Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 15 gennaio – 10 febbraio 2014, n. 6102.

Essere incensurati non giustifica di per sé la concessione delle attenuanti generiche. E’ quanto si legge in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

Con sentenza del 5 luglio 2010 la Corte di Appello di Firenze, a totale conferma della decisione del giudice di primo grado, dichiarava la responsabilità penale di un uomo per i reati di cui agli arrt. 81 c.p. e 2, comma 3, d.lgs. n. 74/2000, per aver lo stesso, in qualità di titolare di una ditta individuale, documentato (nelle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006) poste passive, attraverso fatture apparentemente emesse da altre imprese ma, in realtà, relative ad operazioni commerciali inesistenti; e, tutto ciò al solo fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Per tali motivi lo stesso veniva condannato alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione oltre alle pene accessorie previste dall’art. 12 dello stesso d.lgs. 74/2000 sopra citato.
Sennonché, tramite suo difensore di fiducia, quest’ultimo proponeva ricorso per Cassazione, denunciando tra gli altri motivi, la mancata concessione da parte dei giudici di merito delle attenuanti generiche tenuto conto del suo stato di incensuratezza.

Il Giudice territoriale – osserva la Cassazione - «ha fondato la sua decisione di non concedere in favore dell'imputato le attenuanti generiche, sul rilievo che l'unico elemento a tal fine valorizzabile, cioè lo stato di incensuratezza, non è idoneo allo scopo, in quanto "come è noto, (l'incensuratezza) non può da sola sostenere il beneficio"».
«E’ tuttavia opportuno precisare – aggiunge -che è stato per lunghi anni jus receptum che "l'incensuratezza dell'imputato costituisce elemento valido di giudizio per concedere le attenuanti generiche" (Corte di cassazione, Sez. IlI penale, 10 maggio 1965, n. 1600, si cita volutamente una lontana sentenza onde mettere in luce il radicamento temporale del detto orientamento); tale indirizzo, coerente con l'allora vigente assetto normativo, è stato, di recente, superato per effetto dell'espresso dettato legislativo; infatti l'attuale testo dell'art. 62-bis, comma terzo, cod. pen. prevede che: "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma"».

«È questo, evidentemente, il vincolo negativo cui si riferisce la Corte territoriale nell'escludere la concedibilità della circostanze attenuanti generiche nel caso di specie. Va, però, precisato che, inserita la predetta disposizione, sotto forma di novella, nel testo originario dell'art. 62-bis, cod pen., a seguito della entrata in vigore della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del decreto legge 27 maggio 2008, n. 92, essa è applicabile, stante la sua schietta natura di norma di diritto penale sostanziale, solo per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Corte di cassazione, Sez. I penale, 19 maggio 2009, n. 23014)».
«Nel nostro caso, invece, anche l'ultima, in ordine di tempo, delle condotte ascritte al’imputato è stata posta in essere in data 24 settembre 2007, (…) quindi ben prima della entrata in vigore della citata legge n. 125 del 2008. (…)»
«Deve ritenersi, pertanto, viziata la sentenza della Corte di appello di Firenze nella parte in cui in essa, negandosi la sussistenza di alcun potere discrezionale del giudice al riguardo, si afferma che non è possibile riconoscere all'imputato le attenuanti generiche ove queste siano esclusivamente fondate sul suo stato di incensuratezza, anche laddove la condotta costituente reato si sia realizzata anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 125 del 2008».

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