Con sentenza n.9081/14, depositata in data 25 febbraio, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha avuto modo di ribadire alcuni principi in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Nel testo, la Suprema Corte ha innanzitutto riaffermato che "in tema di bancarotta fraudolenta, costituiscono fenomeni di dissipazione o distrazione del patrimonio societario i finanziamenti a società collegate (...) se non avvengono in cambio di adeguata contropartita o se non sono assistiti da valide garanzie."

Inoltre, in ordine all'elemento soggettivo del reato, ha precisato che "in tema di reati fallimentari il componente del consiglio di amministrazione risponde penalmente per mancato inadempimento del reato anche quando egli sia consapevolmente venuto meno al dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato, così violando gli obblighi gravanti su di lui, posto in una posizione di garanzia (cfr. Cass., sez. V, 29.03.2012, n.23091, B., rv. 252803; Cass., sez. V, 14.12.2011, n.3714, C. rv. 252947).
In questa prospettiva il dolo va inteso non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.

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