Sussiste il reato di lottizzazione abusiva nel caso di costruzione di strutture prefabbricate o unità abitative di tipo bungalow se utilizzate come abitazioni e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee.

E' quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. terza penale, con sentenza n.9268/14, depositata in data 26 febbraio.

La Corte ha difatti ritenuto corretto quanto sostenuto sia dal g.i.p. che dal Tribunale, ovvero che le unità abitative in questione "configurano una lottizzazione materiale, posto che l'art. 3 comma 1, lett. e.5), del DPR 380/01 qualifica come nuove costruzioni le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio" ( Nel caso di specie, le unità erano collegate stabilmente e permanentemente alle reti di distribuzioni idrica e del gas ed alla rete di collegamento fognario).

Pertanto, "le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee."

Precisa la Corte che "è vero che l'art. 3 comma 9 della legge 23/07/2009 n.99 escludeva che le installazioni ed i rimessaggi di mezzi mobili di pernottamento entro il perimetro di strutture-ricettive regolarmente autorizzate, anche se collocativi permanentemente per l'esercizio dell'attività, purchè ottemperanti alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, costituissero attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Ma con sentenza n.278 del 2010 la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'incostituzionalità. Ha osservato la Corte che la citata disposizione ha introdotto una disciplina che si risolve in una normativa dettagliata e specifica che non lascia alcuno spazio al legislatore regionale. La Corte ha ricordato che la normativa statale sancisce, all'opposto il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorchè esse non abbiano carattere precario".

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