La Corte suprema di Cassazione, sesta sezione civile, torna ad esprimersi sull'annosa questione del risarcimento spettante ai medici specializzandi, con la sentenza n.15275/14 depositata in data 6 marzo 2014.

La Corte, nello specifico, riprende il principio di diritto già espresso da Cass. n.1917 del 2012, secondo cui: "il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n.82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n.75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999".

La normativa dell'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), che prevede la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento di normative comunitarie, opera solo per l'avvenire "secondo il criterio generale fissato dall'art. 12 delle preleggi al codice civile, e, quindi potendo spiegare la sua efficacia rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore".

La Corte ribadisce l'ulteriore seguente principio di diritto: "In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n.370, con il quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale."

Inoltre, il Collegio conferma la mancanza di legittimazione passiva in capo alle Università, in quanto "il diritto degli specializzandi derivante dall'inadempimento delle note direttive, una volta ricondotto alla qualificazione datane da Cass. Sez. un. n.9147 del 2009 e ribadita dalle già citate sentenze gemelle, non era in alcun modo configurabile, a livello di fattispecie giuridica astratta, nei riguardi dell'Università presso la quale il corso di specializzazione era stato frequentato in situazione di inattuazione delle direttive stesse."

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.