La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n.8704/14, depositata in data 15 aprile, ha accertato la legittimità di un atto impositivo motivato per relationem ad altro atto non allegato ma già conosciuto dal contribuente.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della CTR Sicilia che, confermando la sentenza di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento IVA 2009 giudicandolo illegittimo ai sensi dell'articolo 7 l.212/2000 perchè motivato per relationem ad un verbale della Guardia di Finanza non allegato all'avviso stesso.

Tuttavia, il PVC era noto al contribuente che l'aveva sottoscritto personalmente. Secondo la Corte, dunque, "la Commissione Tributaria Regionale ha errato nel ritenere nullo l'impugnato avviso di accertamento per il solo fatto che al medesimo non era stato allegato il PVC della Guardia di Finanza richiamato nella motivazione, senza accertare se tale PVC fosse noto al contribuente e, in particolare, senza smentire, in fatto, l'allegazione svolta nell'appello dell'Ufficio che detto verbale era stato sottoscritto dal contribuente."

La Corte, pertanto, cassa la sentenza gravata con rinvio al giudice territoriale "perché si attenga al principio di diritto della legittimità dell'atto impositivo motivato per relationem ad altro atto non allegato ma già conosciuto dal contribuente".

In motivazione, i Giudici richiamano un precedente orientamento conforme, espresso nella sentenza n.18073/08, per cui "In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212 (cosiddetto Statuo del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli".

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