Pubblichiamo una recente ordinanza del Dott. Cannata Baratta, Giudice della quinta sezione civile del Tribunale Civile di Catania, in materia di convalida di sfratto.

Nel caso di specie, la parte intimante aveva prodotto, al fine della convalida di sfratto, contratto di locazione scritto e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
In sede di udienza di convalida, parte intimata compare disconoscendo formalmente la propria firma apposta nel contratto di locazione. A fronte del disconoscimento, parte intimante insiste nel voler utilizzare il contratto prodotto e chiede la convalida dello sfratto.

Il giudice, a scioglimento della riserva, con ordinanza depositata in data 23 aprile, decidendo sulla "questione di merito in senso stretta" formulata da parte intimata, ritenuta la mancata sussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ordinanza di rilascio a causa del disconoscimento della scrittura privata, denega la convalida dello sfratto.

Inoltre, in merito al mutamento del rito, ritiene il giudice che "nella ordinarietà dei casi, il mutamento del rito possa essere disposto solo in caso di accoglimento della istanza di ordinanza non impugnabile: invero l'art. 667 cpc testualmente prevede che "il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426” solo se vengono "pronunciati i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666” onde, pur non ignorando la varietà delle opinioni giurisprudenziali sul punto, ritiene il Giudice di conformarsi alla dizione letterale della norma, peraltro pienamente coerente con la necessaria lettura di sistema; tuttavia, la assoluta peculiarità della fattispecie sub iudice, legittima in eccezionale deroga a siffatto indirizzo, la emanazione di ordinanza di mutamento del rito ex art. 667 cpc".

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