L’art. 22, comma 1, D. Lgs. 546/92, recita testualmente “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di rito ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.”

L’art. 53, comma 2, del predetto decreto, nel disciplinare la forma del ricorso in appello, prevede che lo stesso sia proposto secondo lo schema di cui all’art. 20, commi 1 e 2, e depositato, a pena d’inammissibilità, a norma dell’articolo 22, comma 1.

Dal combinato disposto degli articoli appena citati, è agevole evincere, in maniera chiara, che laddove nel costituirsi in giudizio l’appellante omettesse di depositare, insieme all’atto, la ricevuta di spedizione di quest’ultimo alla controparte, il ricorso in appello sarebbe inammissibile.

Tale impianto normativo, non pare, però, sia riuscito a sedurre i Giudici della V sezione civile della Corte di Cassazione, i quali, chiamati a pronunciarsi su di una questione attinente l’inammissibilità dell’appello, poiché lo stesso non era stato depositato seguendo le norme imposte dalla disciplina processuale tributaria (nel caso di specie, l’appellante ometteva di depositare la copia della ricevuta di spedizione attestante la notifica dell’atto di appello alla controparte), hanno, contrariamente all’orientamento maggioritario sul tema, sancito l’ammissibilità dell’appello tributario anche laddove il ricorrente ometta di produrre in giudizio la copia della ricevuta di spedizione dell’atto alla controparte.

In particolare, i Giudici di Piazza Cavour, hanno preferito dirimere la delicata questione, facendo tesoro di quelli che sono stati gli insegnamenti, a tal riguardo offerti, da altre pronunce del Collegio Supremo, secondo cui: “..E’ vero che, ai fini della costituzione dell’attore, l’art. 22, non parla del deposito dell’avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ma ciò sta significare soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d’inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale.” (Cass.9173/11; conf. 18373/12, 16565/12, 14010/12, 10816/12, 10815/12, 4002/12; v. Cass.12185/08).

Alla stregua di quanto affermato nelle citate sentenze, è stato ribadito che “..Così delimitato il ruolo processuale della ricevuta di spedizione postale del ricorso, la sanzione dell’inammissibilità per il suo omesso deposito ha un senso logico e giuridico unicamente per l’esigenza di aver certezza dell’avvio del procedimento notificatorio anche nell’ipotesi di costituzione del ricorrente anticipata rispetto al recapito dell’atto al destinatario e per il doveroso controllo della data di spedizione ai fini della tempestività del ricorso (..) Ne deriva che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico (Cass. 4615/08, 27991/11, 3509/11) (..) Pertanto, risultando dallo stesso ricorso che l’Agenzia ha prodotto unitamente all’appello gli avvisi di ricevimento della notifica postale del gravame, l’eccezione d’inammissibilità dell’appello non coglie nel segno e va, dunque, disattesa."

La pronuncia in esame è, sicuramente, di quelle destinate a far clamore, dal momento che si pone in netto contrasto con una disposizione legislativa ben precisa e tassativa, la quale, fino a pochi giorni fa, non aveva destato alcun dubbio circa il corretto operare della sua ratio istitutiva, ma, a mio avviso, interessante appare, invece, il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla quale tutti i Giudici dovrebbero attenersi nell’ancorare, appunto, le sanzioni processuali al canone di proporzionalità e nel far prevalere sempre le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale. (sent. Adreyev v. Estonia, Reklous and Davourlis v. Greece, Efstathiou et autres v. Greece).

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