Pubblichiamo di seguito il testo della circolare n.16/14 emanata dal ministero degli Interni in data 1 ottobre contenente chiarimenti in merito alla nuova procedura della negoziazione assistita per i procedimenti di separazione e divorzio, introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n.132



OGGETTO: Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio). Adempimenti degli uffici dello stato civile.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 212, del 12 settembre U.S., è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
Nell'ambito di tali misure, gli artt. 6 e 12 introducono importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure.

Delle citate disposizioni, la prima è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge (13 settembre 2014), mentre per la seconda è stabilito il termine del trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (art. 12, comma 7).
Dovendo, pertanto, fornire le prime indicazioni con riguardo alla disposizione di cui all'art. 6, già divenuta operativa, si osserva come la stessa attribuisca ai coniugi la facoltà di concludere una "convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato".
Tali convenzioni possono avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La previsione in commento non trova applicazione in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (comma 2).

La norma prevede che l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell'accordo, autenticata dallo stesso, munito delle certificazioni previste nell'art. 5 del citato decreto-legge n. 132/2014, e relative all'autografia delle firme e alla conformità dell'atto alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 3).
Si evidenzia, altresì, che all'avvocato che viola gli obblighi di trasmissione all'ufficio dello stato civile, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5.000 a 50.000, per la cui irrogazione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dal regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (comma 4).

Per quanto di più diretto interesse dell'attività dell'ufficio dello stato civile, la norma introduce conseguenti modificazioni degli artt. 49, 63, e 69 del D.P.R. n. 396/2000, aggiungendo - nell'elenco dei provvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile - gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio (comma 5).
Pertanto, in applicazione delle modificazioni apportate alla normativa vigente in materia, l'ufficiale dello stato civile, deve procedere alla registrazione dei provvedimenti di cui trattasi e alla conseguente annotazione a margine dell'atto di
matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti.


Si ritiene utile, al riguardo, precisare che non è previsto che l'avvocato, in sede di trasmissione, formuli apposita istanza all'ufficio di stato civile per l'ulteriore seguito.
Pertanto, sulla base della disposizione in commento, compete all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, secondo le indicazione che seguono, curare l'esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell'accordo, nei sensi della normativa illustrata.

Ai fini della corretta individuazione dell'ufficiale di stato civile competente, si precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello
celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire.
Tenuto conto delle modifiche che il citato decreto-legge n. 132/2014, all'art. 12, introduce nella legge 10 dicembre 1970, n. 898 (in tema di decorrenza del termine di durata della separazione, necessario ai fini della domanda di divorzio), la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della "data certificata" negli accordi stessi. Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati."

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