Qualora la copia notificata di un atto di citazione sia difforme dal suo originale per la mancanza di alcune pagine, tale difformità causa la nullità non dell'atto ma della notifica.

E' quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con sentenza n.23420/14 depositata in data 4 novembre.

Nel caso di specie, una parte notificò un atto di appello nella cui copia mancavano le pagine 7 e 8.
La Corte affronta prima il problema se la relata di notifica formulata dall'Ufficiale Giudiziario notificante certifica la conformità dell'originale di un atto della copia consegnata al destinatario, con efficacia di piena prova, rimuovibile solo con la proposizione di querela di falso.

Per la Corte, non è necessaria la proposizione della querela di falso perchè "le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né delle corrispondenza della copia notifica all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, si che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto, né perciò può ipotizzarsi un contrasto tra le due rispettive relate (atti pubblici), entrambe originali, dell'ufficiale giudiziario - una apposta sulla copia notificata, l'altra sull'originale dell'atto notificato - proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco."

Nell'affrontare invece il problema relativo alle conseguenze della difformità, afferma che "poiché la notifica è atto del procedimento notificatorio autonomo dall'atto da notificare, e la formalità della conformità all'originale è stabilita proprio per consentire al destinatario dell'atto di avere scienza legale di esso, se nella copia dell'atto notificata manchino delle pagine necessarie alla comprensione del contenuto intrinseco di esso, l'incompletezza della copia notificata rispetto all'atto originale determina la nullità non dell'atto, ma della notifica, e se l'atto è una citazione in appello, tale incompletezza non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall'impugnazione perché questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell'oggetto e delle ragioni dell'atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., che consente la conservazione degli effetti dell'impugnazione e della difesa al destinatario di essa."

La Corte, pertanto, afferma il seguente principio di diritto:
Se la copia notificata di un atto di citazione non è conforme al contenuto intrinseco dell'originale perché è mancante di alcune pagine rispetto ad esso e l'incompletezza non consente al destinatario dell'atto di difendersi, la notifica dell'atto è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 cod. proc. civ. il rinnovo della notifica dell'atto originale. Qualora poi il convenuto si sia costituito sana la nullità della notifica, ma egli va rimesso in termini per l'espletamento delle sue difese ed eccezioni in termini per l'espletamento delle sue difese ed eccezioni se il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, avuto riguardo alla data di vocatio in ius, è a tal fine insufficiente".

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