"In tema di liquidazione delle spese processuali, il Giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe."
In base a questo principio, la Suprema Corte, con sentenza n.22883 depositata in data 10 novembre 2015, ha cassato la liquidazione globale e immotivatamente riduttiva delle spese, dei diritti e degli onorari operata dal Tribunale senza alcuna specifica motivazione circa la ragione della riduzione o della eliminazione delle voci indicate nelle note spese depositate.
Sempre in tema di liquidazione delle spese, il Collegio ha ribadito il seguente principio di diritto:
"in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione."