Di seguito riportiamo le tracce ricavate da internet della prima prova dell'esame per avvocato 2015/2016, con gli articoli e i testi delle sentenze di riferimento.

PRIMA TRACCIA

Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90mila euro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. 
Poco prima di morire Tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250mila euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60mila euro in favore dell'amico Sempronio in data 10.1.2015.
L'altro figlio Mevio, subito dopo l'apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze; in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra.
Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.

Giurisprudenza

Massima della Sentenza n.16635/2013

"Condizione fondamentale per chiedere la riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione di legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e, cioè, di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, vale soltanto per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede"

Massima della sentenza 22 ottobre 1975, n.3500
"la legge stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di legittima, disponendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l'eredità senza far ricorso al beneficio d'inventario (che è richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi), non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata la insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva"

Massima della sentenza n.20868 del 27 ottobre 2005
"In tema di successioni mortis causa, l'immissione nel possesso dei beni ereditari non è di per sè sufficiente ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità, potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati"

Articoli di riferimento:

Art. 470 c.c. : Accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario.
Art. 476 c.c.: Accettazione tacita.
Art. 484 c.c.: Accettazione col beneficio d'inventario.
Art. 485 c.c.: Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.
Art. 536 c.c.: Legittimari.
Art. 537 c.c.: Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.
Art. 542 c.c.: Concorso di coniuge e figli
Art. 553 c.c.: Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.
Art. 555 c.c.: Riduzione delle donazioni.
Art. 556 c.c.: Determinazione della porzione disponibile.
Art. 557 c.c.: Soggetti che possono richiedere la riduzione.
Art. 559 c.c.: Modo di ridurre le donazioni.
Art. 564 c.c.: Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione.
Art. 737 c.c.: Soggetti tenuti alla collazione.



SECONDA TRACCIA

Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale contenente fra l'altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula.
In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa.
Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa.
Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.
Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento.
Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le  questioni sottese al caso in esame.


Giurisprudenza

Massima della sentenza n.7273 del 2013
"La clausola cosiddetta “a richiesta fatta”, se inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, a condizione che la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato sia pervenuta durante il periodo di validità del contratto, è pienamente valida ed efficace, rendendo il giudice protagonista di una valutazione nel merito per verificare se quella clausola è vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.”.

"La clausola claims made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell’assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all’alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell’assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono essere coperti da assicurazione comportamenti dell’assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto”.

Massima della sentenza n.3622 del 2014
"Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola “claims made”) non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l’assicurato) ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti."

Massima della sentenza n.2872 del 2015
"La clausola cosiddetta “a richiesta fatta” (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c."


Articoli di riferimento

Art. 1341 c.c.: Condizioni generali di contratto.
Art. 1892 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Art. 1917 c.c.: Assicurazione della responsabilità civile.
Art. 1983 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

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