Pubblichiamo una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, la n. 26/02/2016 depositata il 20 gennaio, su segnalazione del dott. Daniele Brancale.

Nel caso di specie, la Commissione annulla un accertamento fondato su studi di settore, in virtù del "lieve scostamento" tra quanto accertato dall'Agenzia e quanto effettivamente dichiarato dalla società ricorrente.

Per la Commissione, "l'art. 62-sexies del D.L. 331/93 richiede, per l'accertamento da studi di settore l'esistenza di gravi scostamenti tra il dichiarato e l'accertato. La ragione di tale richiesta sta nella natura matematico/statistica di tale strumento, basato su una serie di elementi cui è connessa una valenza che dovrebbe indurre a risultati ragionevoli, forse anche probabili, ma pur sempre approssimativi, come dice parte ricorrente, e, come tali, quindi, non conformi con il principio di effettiva capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Carta Costituzionale."

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