La Corte di Cassazione, con sentenza n.1869 depositata in data 1 febbraio, si è pronunciata in materia di requisiti per l'accesso al piano di ristrutturazione da sovraindebitamento previsto dalla L. n.3 del 2012.

In particolare, la Corte delinea esattamente la figura del consumatore, quale requisito necessario in capo al proponente per l'accesso al piano.
L'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 del 2012, definisce "consumatore" "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

La Corte precisa che tale definizione non esclude a professionisti e imprenditori l'accesso al piano, purchè la crisi da sovraindebitamento sia dovuta a fattori estranei all'attività professionale o imprenditoriale svolta.

La Corte di Cassazione formula, in proposito, il seguente principio di diritto:

"Ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n.3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo in sè e per sè ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purchè non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis co.3 l. n.3 del 2012."

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.