La fattispecie trattata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, prende il via dal questionario inviato al Contribuente, difeso già in tale fase dall'Avv. Alfio Mario Gambino del Foro di Catania, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Catania richiedeva specifica dei redditi e dei beni mobili ed immobili posseduti ed utilizzati per gli anni 2007 e 2008.

A seguito della produzione documentale, nella quale emergeva come il Contribuente non avesse alcun obbligo dichiarativo attesa la sussistenza di soli redditi già tassati alla fonte, l'Agenzia delle Entrate rispettivamente in data 04.12.2013 ( per l'anno di imposta 2007) e in data 22.04.2014 ( per l'anno di imposta 2008) notificava due distinti avvisi di accertamento, nei quali determinava un presunto maggior reddito stimando come, il possesso di un'automobile di grossa cilindrata avrebbe determinato un maggior reddito annuo di oltre € 42.000,00.

Il contribuente propone pertanto due distinti ricorsi avverso i rispettivi atti di accertamento, riuniti dalla Commissione Tributaria di Catania, nei quali si eccepisce la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria atteso che l’art. 43 del DPR 600/73 stabilisce che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.” Ma, nel caso in esame, l’ufficio ha erroneamente applicato il II° comma dell’articolo sopra citato, in quanto la pretesa impositiva doveva essere avanzata “a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno ", in quanto che il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2007 e 2008 non avendone alcun obbligo giuridico e non per sottrarre redditi all’erario, atteso che gli unici redditi dallo stesso percepiti erano già soggetti a ritenuta alla fonte.

Inoltre, e con ulteriore motivo di ricorso, il difensore avv. Gambino ha rilevato l’incoerenza della ricostruzione sintetica operata affrontando il concetto di «spese indici di capacità contributiva» e dimostrandone l’irragionevolezza del reddito presunto.
La Commissione Tributaria di Catania, Sez. 13 con la sentenza n. 473 del 11.01.2016, presidente e relatore il dott. Lucifora Francesco, ha accolto i ricorsi riuniti come in motivazione.
Questi i punti nodali del provvedimento:
"Il ricorrente produce in atti una copiosa documentazione dalla quale emerge che i redditi percepiti negli anni d'imposta 2007/2008 sono assoggettati a imposta alla fonte, atteso che si tratta titoli amministrati da un istituto bancario (Banca Sella) e rendite finanziarie (cedole, dividenti, interessi) percepite da altro istituto bancario (Unicredit).
La stessa Agenzia delle entrate da atto che i rendimenti sono stati sottoposti a imposizione alla fonte (pag. 3 e 4 dell'avviso di accertamento). .
Dalla lettura DPR. 917/86 (T.U. imposte dirette), discende che i contribuenti ai fini dell'autoliquidazione delle imposte devono presentare al Fisco, per ogni anno, una Dichiarazione reddituale, nella quale, appunto, dichiara i redditi percepiti e le imposte da versare all'Erario.
Ragionando a contrariis, se i contribuenti sono esclusivamente titolari di redditi che per legge sono stati già sottoposti a tassazione da altri soggetti (sostituti d'imposta), viene meno qualsiasi obbligo per il percettore di dichiararli, sia perché la dichiarazione reddituale ha la funzione di dichiarare, appunto, l'esistenza di materia imponibile (e in questo caso non esiste materia imponibile) sia perché altri soggetti al suo posto hanno effettuato la dichiarazione dell'esistenza di materia imponibile per conto suo.

Comunque, l'onere di provare che nel caso in esame vi fosse l'esistenza di ulteriori imposte da, pagare oltre quelle versate dai sostituti incombeva all'Agenzia delle entrate. Ma ditale prova non solo non c'è alcuna traccia ma neanche alcuna allegazione.
Il collegio, per quanto sopra, considerato che gli anni d'imposta oggetto di accertamento sono quelli del 2007 e 2008, accertato che gli avvisi di accertamento sono stati notificati il 4.12.2013 (per l'anno d'imposta 2007) e il 22.4.2014 (per l'anno 2008), ben oltre il termine di quattro anni, dichiara l'Agenzia delle entrate decaduta dal potere accertativo per violazione dei termini di cui all'Art. 43 , co.1 del DPR 600/73.
"Il Collegio, pertanto, dichiara illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati, perché, in presenza di redditi assoggettati a ritenuta alla fante non v'è obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che l'azione accertatrice doveva essere attivata, a pena di decadenza, entro i termini di cui al 1° co. Dell'art. 43 dpr 600/73."


La Commissione Tributaria esamina attentamente anche il merito, rilevando che :
"è evidente a chiunque l'irragionevolezza dei risultati redditometrici perchè totalente avulsi dalla realtà." e affermando che "se questi fossero dati reali, l'80% della popolazione non potrebbe permettersi il possesso neanche di un'autovettura."

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