La sentenza della Corte di Napoli, III Sezione Civile, n. 4570 del 25/11/2015, conferma la linea tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata, che anche laddove fosse provato che l'investitore ha in passato praticato investimenti denotanti alta propensione al rischio, costituisce principio acquisito quello secondo il quale, trattandosi di investitori non qualificati, non vengono meno gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob e dal Tuf .

Quindi, non è sufficiente la mera descrizione dell'operazione, né la semplice avvertenza che si limiti a far generico riferimento all'inadeguatezza dell'operazione, rispetto alle informazioni ricevute, dovendo l'idoneità dell'informazione essere valutata in stretta correlazione con l'adeguatezza dell'operazione, oltre che in relazione alle caratteristiche soggettive del cliente.
Pertanto l'intermediario non può non assolvere agli oneri informativi, previsti in relazione alla specifica operazione di investimento.
La Corte sottolinea in sentenza che assolutamente non può ritenersi assolto, attraverso la mera sottoscrizione di moduli prestampati che contengano avvertenze di tipo stereotipato, l'obbligo informativo.

La sentenza in questione sottolinea, ancora una volta, che l'intermediario ha il dovere di verificare sempre la rispondenza soggettiva dell'investitore agli investimenti concretamente praticati.
Neanche l'aver ricevuto il documento informativo sui rischi generali previsto dal Tuf, al momento della stipulazione del contratto, può soddisfare la specifica informativa sull'investimento.

Avv. Antonio Chicoli
avvchicoli@libero.it

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