Riceviamo e pubblichiamo, su cortese segnalazione degli avv.ti Lorenzo Mosca e Umberto Rossi, difensori della ricorrente, un'importante ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, sez. lavoro, in tema di licenziamento collettivo.

Nello specifico, si è impugnato il provvedimento di licenziamento collettivo sostenendo che la lavoratrice - licenziata sulla base della applicazione dei criteri di scelta tra dipendenti che possedevano inquadramento nel III livello - rivestisse invece nei fatti un ruolo per il quale avrebbe dovuto essere inquadrata con il I livello e, pertanto, i criteri di scelta dovevano essere applicati tra i lavoratori di quel preciso livello.

Il Giudice che ha deciso la controversia, sulla base del rito Fornero, pur senza entrare nel merito delle reali mansioni svolte (rito diverso) ha accertato incidentalmente la sostanziale omogeneità e fungibilità delle mansioni svolte in fatto dalla ricorrente, ed ha condannato la compagnia alla reintegra della lavoratrice, per violazione ed erronea applicazione dei criteri di scelta.

Nello specifico, il Tribunale ha applicato il seguente principio di diritto:
in ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il Datore di lavoro è tenuto ad applicare i criteri di scelta - e quindi ad individuare il lavoratore da licenziare -, comparando il medesimo con gli altri lavoratori che nonostante il diverso livello e/o inquadramento contrattuale, svolgono mansioni in fatto perfettamente fungibili con il primo.
Sostanzialmente il diverso livello di inquadramento contrattuale assegnato dal datore è solo indice presuntivo di infungibilità tra i lavoratori, ma è ben possibile fornire in giudizio la prova contraria, poiché l’inquadramento formale può non corrispondere all’attività in concreto svolta ed alla professionalità acquisita.


In applicazione del predetto principio di diritto, il Giudice di merito ha reintegrato la lavoratrice estromessa per la quale la comparazione ed applicazione dei criteri di scelta era stata eseguita esclusivamente con le colleghe aventi pari livello ed inquadramento (il III del CCNL applicabile), dopo la dimostrazione in giudizio che ella invero svolgeva in fatto mansioni superiori o comunque fungibili con le colleghe aventi superiore livello ed inquadramento (il I livello del CCNL applicabile), con le quali erroneamente non era stata comparata.

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.