Riceviamo e pubblichiamo, su cortese segnalazione dell'avv. Michele Malavenda, una interessante pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria, in sede di reclamo, in materia di protesto elevato su assegno rubato.

Nel caso di specie l'incolpevole correntista veniva conoscenza del protesto elevato nei suoi confronti relativamente ad un assegno che faceva parte di un carnet che era stato oggetto di furto e regolare denuncia.

Il Tribunale, nel rigettare il reclamo di poste italiane s.p.a., confermava la sospensione del protesto atteso che che la firma di traenza presentava delle caratteristiche tali da escludere che fosse riconducibile al correntista.

Il requisito del periculum in mora che legittima la sospensione del protesto viene in particolare individuato nella circostanza che "la mera illegittima pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti sia un fatto ingiusto potenzialmente produttivo di danno, esponendo costui a un discredito sociale ed economico ed essendo irrilevante la sua collocazione in apposita categoria" (Cass. 8787/2012, 2936/1974).

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