Premessa
Possiamo dire che i termini dell’ampio dibattito penalistico che ha preso in esame la riforma del reato di “falso in bilancio” sono ormai abbastanza chiari anche ai meri pratici della materia, ovvero a coloro che poco dibattono dello sviluppo “parlamentare” delle norme ma poi si trovano ad operare nei consigli di Amministrazione o nei collegi sindacali (magari con la assegnazione del controllo contabile) e che alla fine sono chiamati a rispondere quando l’andamento societario presenta delle evidenti problematiche che qualche volta portano la società verso una procedura concorsuale.

Il dibattito sul falso in bilancio: sintesi da pratici
In estrema sintesi possiamo dire che da una parte si schierano coloro che (dicendosi forti di un argomento letterale) sostengono che le valutazioni sarebbero state espunte dal novero dei comportamenti che possono dare luogo ad una fattispecie di reato, dal lato opposto coloro che, argomentando in maniera “sistematica” e superando una interpretazione letterale certamente molto stretta (1) sostengono invece che le valutazioni sono un elemento importante nel bilancio e che un atteggiamento non corretto in merito alle valutazioni stesse è foriero di un comportamento antigiuridico, colpevole e punibile.

L’atteggiamento non corretto in merito alle valutazioni sarebbe quello per cui (questo almeno pare a noi pratici di cogliere guardando, tra tutte, la sentenza della Cassazione 22474/2016) il redattore del bilancio devia (per essere buoni diciamo semplicemente che devia) dai principi contabili ovvero dalle norme di legge che regolano la formazione del bilancio di esercizio inteso questo come nota integrativa e tavole di sintesi (stato patrimoniale e conto economico (2)) e lo fa in modo silenzioso e subdolo ovvero con un sostanziale inganno dei terzi che leggono il documento contabile e sullo stesso fanno affidamento per entrare in relazione di affari con quella società.

In sostanza quando vi sono 1) delle norme (rectius disposizioni) tecniche che forniscono una indicazione del modo in cui una determinata posta deve essere valutata (3) o 2) dei criteri di “best practice” che devono essere usati per giungere ad una valutazione che possa dirsi tecnicamente corretta (4), allora è necessario che il redattore del bilancio segua questi precisi criteri e ne dia conto nel documento che porta alla attenzione dei soci in assemblea e prima dei sindaci e / o revisori (e se decide, per una qualsiasi ragione, di deviare da quanto stabilito dai documenti tecnici allora deve fornire una spiegazione molto approfondita e chiara del perché ha preso una simile ed importante decisione ed è opportuno che anche gli organi di controllo facciano ampi richiami di informativa).

Tornando al “falso in bilancio”, diciamo che ad un pratico appare evidente che nel bilancio di esercizio vi sono essenzialmente valutazioni in quanto nessuno (per restare sempre in un esempio) indica che nel magazzino vi sono X prodotti di un certo tipo e Y di diverso tipo (5) ma indica sempre e solo un valore complessivo (espresso in Euro) e quindi valuta i prodotti fisici (6) che sono presenti in magazzino ed esprime ai terzi questo valore senza indicare in alcuna forma e modo la quantità (7).

I sindaci (tecnici) sanno molto bene che il bilancio si compone in modo quasi totale di valutazioni (8) ed un pratico sa che la valutazione di una posta di bilancio potrebbe essere di due tipi: 1) una valutazione di valore complessivo (i miei crediti valgono complessivamente una somma pari a K e quindi i terzi sanno che possono contare su questo valore che diventerà cassa); 2) una valutazione di realizzo temporale con inserimento della posta nel circolante o negli immobilizzi (9) e questo è un processo importante quanto il primo perché consente di formarsi un giudizio sulla generazione di cassa e / o sulla necessità di fare ricorso al credito
.
Quello che è importante dire è che il giudizio sul comportamento corretto o meno di amministratori e sindaci deve avvenire riportandosi al momento della redazione del bilancio di esercizio e non tenendo conto del momento in cui si giudica.

Nel giudicare si deve tenere conto di quelle che sono le disposizioni tecniche e le best practice vigenti al momento in cui il Consiglio e la Assemblea dei soci sono stati chiamati a pronunciarsi sul documento contabile e ci pare evidente che non possiamo chiedere agli organi sociali correzioni di bilanci approvati in anni passati a cagione di affinamenti dei principi contabili o di modifiche legislative in tema di valutazione delle poste di bilancio, affinamenti e valutazioni che siano avvenute dopo la approvazione del medesimo (10).

Di conseguenza possiamo concludere che: 1) appare certamente corretta la affermazione (ormai maggioritaria e ci pare vincente) secondo cui espungere le valutazioni dal novero dei comportamenti penalmente rilevanti equivale ad una sostanziale depenalizzazione della fattispecie (o almeno ad un forte depotenziamento) con conseguenze che possono avere un forte rilievo in un contesto economico nel quale la opacità è foriera di problemi; 2) il processo di valutazione di una determinata posta di bilancio avviene sempre nella vigenza di certe disposizioni tecniche e quindi anche il giudizio in merito alla falsità o meno del documento contabile deve ricondursi alle norme tecniche del tempo in cui il documento è stato redatto e non può tenere conto di quanto è avvenuto dopo (in primis quando le nuove norme tecniche sono più stringenti di quelle vigenti nell'anno di riferimento del bilancio).

b>La sentenza 12933/2016: brevi considerazioni
Stabiliti questi principi e dato conto del contesto andiamo a commentare la sentenza della Cassazione penale 12933/2016 che alcuni giornali hanno “massimato” con molta enfasi quasi a sostenere che nella stessa vengono riportati principi di comportamento per amministratori e sindaci che hanno un forte contenuto innovativo mentre agli scriventi non pare che detta sentenza abbia tutta questa carica di innovazione e non pare altresì che la stessa sia foriera di particolari pericoli per gli organi sociali.

Cominciamo a dire che la sentenza prende in esame un problema di valutazione (11) e lo fa con parole molto precise ovvero affermando che l’imputato, persona tecnicamente competente (12), era “ … capace di rendersi conto della non avvenuta valutazione (13) degli euro bonds e dei rilievi dei sindaci …”.

Siamo di fronte ad una situazione in cui nell’esercizio X, anteriore alla entrata in carica del soggetto che viene giudicato, si commette un falso in bilancio ovvero si fornisce indicazione nel bilancio dello stesso esercizio che una certa posta dell’attivo valga una somma pari a Z ed invece questa posta vale zero.
Questo è l’inizio e poi si ha che questa valutazione, pari a Z, viene pervicacemente mantenuta anche negli anni successivi (esercizio X1) che sono quelli in cui l’imputato siede nel Consiglio di Amministrazione.

In sostanza, con questa sentenza, si colpisce la valutazione erronea di una componente dell’attivo nell’anno X1 (in questo caso delle obbligazioni ovvero dei titoli di crediti rappresentativi del diritto di ottenere alla scadenza una certa somma di denaro (14)), valutazione erronea che nasce (dice la sentenza) da un preciso disegno che è quello di falsare la situazione patrimoniale della società e trarre in inganno i terzi.

La tesi espressa da taluni, secondo cui sindaci e consiglieri di amministrazione dovrebbero controllare anche i bilanci di esercizi precedenti alla loro entrata in carica, non trova, almeno a nostro modesto parere, alcun riscontro nella decisione della Corte di Cassazione e, al di là di questo elemento, simile tesi non sarebbe in alcun modo condivisibile dai pratici e da coloro che ogni giorno trattano della materia del bilancio di esercizio (16).

Una posta iscritta in attivo nel bilancio dell’anno X (bilancio debitamente approvato) è ormai intangibile con riferimento al bilancio stesso (in quanto tale documento è stato approvato e non viene modificato) ma è da valutare nuovamente quando nel bilancio dell’esercizio X1 la stessa è ancora presente nell’attivo e quindi viene “affrontata” dai nuovi amministratori e dai sindaci che sono chiamati a stabilire per quale somma in Euro la stessa deve esprimersi nel documento contabile.

Se alla chiusura del bilancio X1 i nuovi amministratori e sindaci procedono come i loro predecessori (come sostiene la Cassazione quando afferma che “… gli effetti della contabilizzazione medesima erano stati mantenuti nei bilanci successivi …”) allora questi organi sociali incorrono in una precisa responsabilità che non è quella di non aver corretto errori di valutazione di anni precedenti ma quella di aver valutato male una posta dell’attivo nello stesso esercizio X1.

Questo è chiaro nelle parole della Corte quando la stessa svolge la affermazione di cui sopra ovvero chiarisce che la posta dell’attivo, oggetto di contestazione oggi, era stata inserita per la prima volta in epoca anteriore alla entrata in carica dell’imputato (diciamo inserita nell'esercizio X e presente nel bilancio di quell'esercizio) ma era presente anche quando l’imputato era stata chiamato ad approvare il bilancio dell’esercizio X1.

Di conseguenza, diciamo noi, il Consiglio di Amministrazione di quel tempo (anno X1) avrebbe dovuto procedere alla sua valutazione usando corretti criteri tecnici ed al limite avrebbe dovuto valutare tale posta come inconsistente (valore zero) portando una minusvalenza da valutazione al conto economico dell’anno X1 con una conseguente riduzione dell’utile o un aumento della perdita con riferimento allo stesso esercizio.

Leggendo la sentenza della Corte possiamo dire che la correzione richiesta (17) non consisteva certamente nel riapprovare (o meglio, riferendoci al consigliere incriminato, nel chiedere di riapprovare) il bilancio degli anni precedenti (esercizio X) ma nel redigere, facendolo secondo criteri contabili corretti, il bilancio dell’esercizio in cui l’imputato era in carica (bilancio dell’esercizio X1) e quindi per un errore in questo documento e non per non aver modificato quello dell’anno prima che il soggetto viene condannato.

Osservando la sentenza possiamo dire che una redazione di un bilancio corretto per l’anno X1 avrebbe comportato una svalutazione della posta obbligazioni, una spiegazione di questa svalutazione in nota integrativa ed al limite una indicazione, sempre nei documenti che accompagnano il bilancio, che tale posta era stata riesaminata anche con riferimento all’esercizio X e che secondo l’attuale consiglio avrebbe già dovuto essere svalutata nel precedente esercizio ma si era deciso di non riaprire quel bilancio e di imputare la perdita nell’esercizio X1 (18) quale componente straordinario dell’esercizio stesso e derivante da una valutazione.

Conclusioni
Coloro che sono chiamati ad operare nel contesto di “ogni giorno” ritengono che la situazione del falso in bilancio possa riassumersi nei seguenti elementi:
a) ormai è acclarato che le valutazioni rientrano certamente nel comportamento che può generare una problematica penale;
b) questo rientrare delle valutazioni nel novero del penalmente rilevante non è da considerare come qualche cosa di sbagliato avuto riguardo al fatto che il bilancio è certamente un insieme di valutazioni;
c) non sussiste comunque obbligo di fare una verifica sui bilanci degli anni precedenti (almeno non per le considerazioni svolte dalla Cassazione nella sentenza che abbiamo commentato) e da pratici diciamo che tale verifica sarebbe anche complessa se non impossibile (19); d) in ogni caso una posta inserita in anni precedenti e giudicata valida nella sua valutazione in esercizi anteriori (anno X) alla entrata in carica di un nuovo CdA ed un nuovo Collegio Sindacale può essere foriera per i nuovi arrivati di un falso in bilancio ove il suo mantenimento e la sua valutazione non siano conformi alle regole tecniche che presiedono alla formazione del documento contabile nell’anno di riferimento (anno X1).

Dott. Paolo Comuzzi
Dott. Giorgio Tricoli


Note al testo
1. Agli scriventi pare di cogliere che la interpretazione letterale fa perno sulla eliminazione di alcune parole dal testo della norma ma non apporta altre considerazioni che consentono di sostenere la tesi che si vuole difendere. Ovviamente sappiamo che da parte dei contrari a questa interpretazione si muove anche una critica circa il fatto che la interpretazione letterale nella forma qui espressa sia accettabile ma non sono questi i punti che ci rilevano in questa sede, non vogliamo tornare sul dibattito giuridico.
2. In ogni caso da pratici non andremmo a svalutare la relazione sulla gestione ed anche il verbale dell’assemblea che viene chiamata ad approvare il bilancio in quanto si ritiene che utili spiegazioni atte a “ridurre” eventuali incertezze circa una deviazione “opaca” dai principi contabili possano essere fornite anche in questi documenti che comunque vengono portati alla attenzione dell’assemblea.
3. Si pensi al presumibile valore di realizzo per i crediti.
4. Si pensi agli ammortamenti.
5. Del resto a nessuno interessa sapere cosa vi sia nel magazzino mentre tutti vogliono sapere quanto vale il magazzino ovvero valutarlo in termini di euro.
6. Neppure una concessionaria di auto di lusso o una società immobiliare o una che vende orologi di lusso indica in bilancio i beni fisici (anche se potrebbe essere opportuno indicarli inserendo per ognuno la valutazione attribuita) ma indica solo un valore complessivo.
7. Considerazioni ancora più stringenti valgono per i semilavorati dei quali non viene detta la quantità e lo stato di avanzamento ma viene inserito un valore.
8. Si pensi al tema dell’accantonamento a fondo rischi o meno: questo è un processo del tutto valutativo che si estrinseca in due step molto chiari. Il primo è quello della valutazione del rischio in termini di remoto, possibile, probabile ed il secondo, sempre che il rischio sia giudicato almeno un rischio probabile, è quello della stima monetaria. Ora è chiaro che l’errore di valutazione (assenza di stima monetaria) potrebbe dipendere da un errore a priori (giudizio remoto quando poi il rischio invece di manifesta probabile). In questo caso il redattore del bilancio prima e chi lo ha controllato dopo devono spiegare come sono giunti ad un certa conclusione ovvero se questa nasce semplicemente da un giudizio soggettivo (il famoso “based on my esperience” o “in my opinion” oppure se nasce da una considerazione tecnica debitamente supportata ed espressa tenendo conto di “all facts and circumstances”).
9. Si pensi ad una società che non sposta un credito commerciale che, prima della chiusura del bilancio (e comunque dopo la chiusura dell’esercizio) è diventato un credito finanziario a medio lungo termine. Anche in questa situazione si fornisce una falsa rappresentazione della realtà in quanto si continua a valutare come di pronto realizzo (incasso) un credito che invece di pronto realizzo non è. Forse si potrebbe fare una distinzione tra valutare e giudicare nel senso che la valutazione riguarda il credito (che non viene svalutato in quanto si ritiene incassabile) ed il giudizio riguarda la natura del credito stesso (a breve, medio, lungo) ma ogni pratico sa che fornire ai terzi la indicazione di un certo flusso di cassa che poi si materializza in forma diversa e più problematica è quanto di più pericolo possa farsi.
10. Se sono avvenute nel durante il tema è diverso e forse di fronte ad una modifica del principio che sia di carattere più stringente conviene adeguarsi subito.
11. Quindi si pone nel solco che le valutazione sono penalmente rilevanti.
12. Questa della competenza tecnica è un altro problema che non possiamo discutere in questa sede. Si fa presto a dire che il CdA forma il bilancio di esercizio ma quando nello stesso sono presenti luminari che non possono conoscere le norme tecnico ragionieristiche è evidente che nella formazione del documento il loro contributo può essere limitato.
13. La sentenza con le parole “non avvenuta valutazione” lascia intendere che forse manca la perizia di stima dei beni in natura cosa questa che ci lascia molto meravigliati in quanto l’aumento di capitale con conferimento di beni in natura la richiede ed il Notaio forse avrebbe dovuto intervenire salvo che la procedura non avesse visto una delega al CDA che poi ha dato per eseguito l’aumento con il conferimento in natura ma senza che vi fosse tale perizia. Anche in questo caso però il problema non esce dall’ambito della valutazione (le obbligazioni esistono ma non sono state assunte nel bilancio secondo il rispetto delle regole in tema di valutazione dei beni in natura e nel rispetto delle procedure previste).
14. In sostanza una cattiva valutazione di crediti.
15. Diremmo noi anche i revisori quando il controllo contabile non è dei sindaci.
16. Del resto le relazioni dei revisori su questo punto sono molto chiare e seguono una frase standard.
17. Potremmo usare anche le parole azione diligente dell’amministratore.
18. Forse una simile spiegazione avrebbe potuto fornirsi anche nel verbale dell’assemblea convocata per la approvazione del bilancio.
19. Ad esempio un controllo a posteriori della posta magazzino appare inverosimile.

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