Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n.13913/17 depositata in data 5 giugno, sono intervenute sulla questione dell'esatta individuazione del giudice - ordinario o tributario - cui è devoluta la cognizione dell'opposizione proposta avverso un atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento recante la suddetta pretesa creditoria (o comunque di un altro atto che deve precedere l'inizio dell'espropriazione).

Sulla questione - ovvero sull'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'esecuzione agli atti esecutivi ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduca di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo - sussistono due opposti orientamenti.

Per un primo indirizzo, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l'opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (Cass. S.U. n.14667/2011, Cass, sezione quinta, n.24915 del 2016935/98, Cass. sez. II, n.1986/69, Cass. sez. III, n.4946/79 e Cass, sez. III, n.5676/86).

In base a un secondo orientamento, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n.602 del 1973 e degli artt. 617 e 9 cod. proc. civ., perchè la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell'esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento (come, appunto, un atto di pignoramento), restando irrilevante il vizio dedotto e, quindi, anche quando detto vizio venga indicato nella mancata notificazione della cartella di pagamento: in tale ipotesi, il giudice ordinario dovrà verificare solo se ricorra il denunciato difetto di notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità del consequenziale pignoramento basato su crediti tributari (Cass., SS.UU. n.21690 del 2016 e n.8618 del 2015; Cass., sezione terza n.24235 e n.9246 del 2015).


La Corte, in risposta al quesito, dà prevalenza e continuità al primo indirizzo giurisprudenziale formulano il seguente principio di diritto:
"In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti del pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n.546 del 1992, 57 del d.P.R. n.602 del 1973 e 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario".

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