La mancanza di conformità tra la copia analogica del provvedimento e l'originale informatico di cui esso rappresentava una riproduzione non permette di verificare la conformità dell'atto cartaceo con quello digitale, con conseguente nullità dell'atto notificato. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, sez. 1, nella sentenza n. 388 del 29 novembre 2017.

IL CASO
Il ricorrente eccepiva in via pregiudiziale l'inesistenza dell'atto per violazione dell'art. 23 dlgs 82/05. Sosteneva in particolare che nella copia del contribuente non vi fosse alcuna attestazione di conformità tra la copia analogica del provvedimento e l'originale informatico di cui esso rappresentava una riproduzione.

L'ufficio replicava alla mancanza di attestazione di conformità dell'atto notificalo insistendo sulla correttezza del suo operato, avvenuto nel rispetto del disposto dell'articolo 23 del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
Proprio dal citato articolo prende le mosse la decisione della Commissione. "Orbene -
si legge in sentenza - l'art. 23 al co, I del codice dell'amministrazione digitale copie analogiche di documenti informatici prevede che in caso di esigenza di disporre di una copia "cartacea" ai fini della notifica dell'atto tributario "le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". In assenza dell'attestazione del pubblico ufficiale, viene in rilievo altresì il comma 2 dell'ait 23, secondo cui "le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro "conformità non è espressamente disconosciutà"".

Da ciò ne deriva che se nella copia dell'atto notificata manca l'attestazione di conformità dell'atto non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all'atto originale informatico determinando la nullità perché mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalle norme considerato che è solo sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui deve difendersi e fondare anche al sua difesa. NEl caso in esame, l'originale depositato dall'ufficio presentava anche correzioni a penna non rilevate nella copia del contribuente, pertanto la Commissione, rileva che la mancanza di conformità tra originale di notifica depositata dall'Af e quelle del ricorrente, non permette di verificare la conformità dell'atto cartaceo con quello digitale, con conseguente nullità dell'atto notificato.

Avv. Bruno Maviglia
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