Buone notizie per i contribuenti giungono dal fronte “rottamazione –bis”, a seguito del messaggio pubblicato in data 12.01.2018 dall’Istituto Nazionale di Previdenza sociale - INPS.

Come tutti ricorderemo, l’art. 54, comma 1, del D.L. n. 50/2017, così recitava: “Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.”

Proprio in ragione di ciò, ci si è chiesti, nei giorni successivi all’emanazione del D.L. n. 147/2017, ricordiamo, quest’ultima, norma che ha reintrodotto la possibilità di accedere nuovamente ai benefici della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, se il richiamo operato dal D.L. appena citato alla disciplina di cui all’art. 6, D.L. n. 193/2016 (prima “edizione” della rottamazione”), consenta, o meno, di ritenere suscettibile di applicazione, anche questa volta, l’art. 54, comma 1, D.L. n. 50/17, il quale prevede, appunto, il rilascio positivo del DURC alla mera presentazione dell’istanza di definizione agevolata da parte del contribuente.

La risposta a tale quesito ci è giunta dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, a seguito di apposita interpellanza da parte dell’INPS, ha avuto modo di chiarire come: “il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017...(..)..Pertanto, anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.”.

Sulla base di ciò possiamo dunque affermare come, anche questa volta, la mera presentazione dell’istanza di rottamazione (protocollazione presso l’ufficio o invio a mezzo pec) consentirà al contribuente di turno di ottenere il rilascio immediato del DURC da parte degli enti competenti, con validità dello stesso sino alla scadenza della prima o unica rata del piano di definizione inviato dall’Agente della Riscossione.



Il testo del messaggio INPS n.142 del 12.01.2018

Dott. Daniele Brancale
Tributarista – Difensore Tributario
www.danielebrancale.it
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