Le S.U. con la sentenza n. 22080/2017 hanno affermato un importantissimo principio di diritto: “ L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposto ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o della omissione della notificazione del processo verbale di accertamento del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.

È stato così risolto il contrasto giurisprudenziale tra la terza e la seconda sezione della Suprema Corte. Secondo quest’ultima l’azione recuperatoria andava effettuata con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. senza termini di decadenza; entro 30 giorni dalla notifica della cartella invece per la terza sezione.
Le S.U. unite confermando i 30 giorni hanno però stabilito che il ricorso va introdotto ex art. 7 del D.lgs. 150/2011.
Istruttivo il percorso argomentativo seguito per giungere a tale affermazione.
Il verbale è titolo esecutivo (seppur peculiare) che consente all’ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva tramite l’iscrizione a ruolo;
Tale qualità permane anche in caso di sua mancata o tardiva notifica, perché questa non è presupposto per l’esistenza del titolo esecutivo ma rappresenta un fatto costitutivo del diritto ad ottenere il pagamento, in quanto l’omessa o tardiva notifica estingue tale diritto ai sensi dell’art. 201 cds. Infatti la mancata tempestiva impugnazione del verbale notificato, seppur oltre i termini, non invalida la cartella esattoriale successivamente emessa ed il ricorso fondato su tale causa petendi sarebbe inammissibile;

Sulla scelta del mezzo di impugnazione.
Con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. possono essere fatti valere solo i fatti impeditivi ed estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo quali la morte del soggetto passivo, il pagamento o la prescrizione;
La omessa o tardiva notifica del verbale è fatto estintivo contestuale alla formazione del titolo esecutivo e non sopravvenuto alla formazione del ruolo,
L’azione per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa o invalida notifica del verbale di accertamento non può che essere quella disciplinata dall’art. 7 del D.lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti tale azione è da ritenersi omnicomprensiva e consente al giudice ordinario di conoscere qualsiasi vizio dell’atto sanzionatorio compreso quello attinente al suo procedimento di formazione.

Le Sezioni Unite vanno oltre facendo una distinzione tra i titoli esecutivi sottesi alla cartella esattoriale e la relativa azione recuperatoria nel merito.
Se l’azione viene esperita contro l’ordinanza ingiunzione non notificata ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 150/2011 dopo la notifica della cartella di pagamento, possono essere recuperate tutte le difese che avrebbero potuto svolgersi avverso l’ordinanza ingiunzione sia formali che sostanziali che riguardano quindi sia il procedimento di formazione del ruolo sia la pretesa sanzionatoria.
Quando invece dopo la notifica della cartella di pagamento, viene recuperata l’azione disciplinata dall’art. 7 D.lgs. 150/2011 per dedurre la mancata o invalida notifica del verbale di accertamento, non è possibile eccepire la pretesa sanzionatoria nel merito. Se l’amministrazione non è in grado di provare la tempestiva e valida notifica del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Viceversa, laddove l’amministrazione opposta dimostri la validità della notifica, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ed ogni difesa nel merito preclusa, perché questa doveva essere fatta nei termini avverso il verbale a suo tempo correttamente notificato.
La differente disciplina per quanto riguarda le eccezioni esperibili sta nel fatto che il verbale di accertamento di violazione al cds acquista efficacia esecutiva con una modalità di formazione semplificata rispetto a quella prevista per l’ordinanza ingiunzione.
In caso di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, in cui vengano dedotti fatti estintivi sopravvenuti quali la prescrizione quinquennale, nel caso in cui la cartella sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione, la mancata notifica del verbale di accertamento non potrà essere motivo a se stante ed assorbente del ricorso, ma potrà essere dedotto solo come inidoneità dell’atto ad interrompere la prescrizione, perché altrimenti l’opposizione andrebbe introdotta ex art. 7 D.lgs 150/2011 entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.Nella sentenza in questione viene ribadito che i soggetti passivi sono quelli indicati dal quinto comma dell’art. art. 7 di cui sopra e, non vi è litisconsorzio necessario con l’agente della riscossione che resta comunque legittimato passivo e, in caso di soccombenza, può essere condannato alle spese in favore dell’opponente.
Dott. Sauro Brugnoni – Ufficiale di Polizia Locale

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