In data 24 ottobre è entrato in vigore il c.d. Decreto fiscale (Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119) recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".
In particolare, l'articolo 3, rubricato "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione", introduce la c.d. rottamazione ter.

Uno dei primi provvedimenti dei Tribunali che hanno visto l'applicazione del Decreto è stato emesso dalla dott.ssa Laura Messina del Tribunale di Catania, sez. Esecuzioni civili, in data 1.11.2018 (il testo dell'ordinanza)

Nel caso di specie, si trattava dell'opposizione presentata da un contribuente - difeso dagli avvocati Orazio e Gennaro Esposito - al pignoramento esattoriale eseguito dall'Agente della Riscossione, lamentando l’illegittimità del pignoramento per violazione dell’art 6 comma 5 D.L. 193/2016 come convertito con L. 225/2016, ovvero della normativa relativa alla rottamazione del 2016.

Il contribuente che, aderendo, aveva ottenuto la sospensione dell'assegnazione delle somme pignorate, non aveva potuto far fronte al pagamento delle rate del condono; pertanto, il Giudice dell'Esecuzione doveva procedere all'assegnazione delle somme pignorate.

Tuttavia, il contribuente, all’udienza del 25/10/2018, ammettendo implicitamente di essere decaduto dalla definizione agevolata per il mancato pagamento delle rate, invocava la normativa, emanata il giorno precedente, di cui al D.L. 119/2018 (cd. “pace fiscale”).
In particolare, ai commi 24 e 25 dell'articolo 3, la norma sancisce che possono accedere alla nuova rottamazione anche coloro che avevano aderito alla precedente rottamazione senza pagare integralmente le rate previste. Accesso, tra l'altro automatico, dato che la normativa prevede che, senza alcun adempimento a carico del contribuente, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.

Il Comma 25 stabilisce che: "d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

Il Giudice dell'Esecuzione, pertanto, dopo attenta disamina della normativa, rileva che il contribuente: "deve ritenersi decaduto dalla cd. (prima) “rottamazione” non avendo provveduto al pagamento di tutte le rate (o comunque non avendo fornito alcuna prova in merito) e che lo stesso – così come sembrerebbe dal tenore letterale del D.L. n. 119/2018 (entrato in vigore il 24/10/2018 ovvero il giorno prima della richiamata udienza) – è riammesso automaticamente alla cd. “rottamazione ter”, purché provveda al pagamento delle rate già scadute, senza che sia richiesta né la presentazione di una nuova istanza né ulteriori adempimenti, volendo evidentemente il legislatore prevedere un meccanismo di riammissione automatica per i soggetti decaduti."

Quindi, "rilevato che trattasi di un caso di sospensione ex lege di cui all’art 623 c.p.c., per cui questo Giudice non può che prendere atto della volontà legislativa, dichiarando conseguentemente la sospensione della procedura", l'assegnazione delle somme è stata sospesa.

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