Con la sentenza n. 27986 del 16.12.2013 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta per dirimere il contrasto circa l'ammissibilità al passivo del fallimento, in via privilegiata o chirografaria, di un credito vantato per provvigioni, derivanti da un rapporto di agenzia, da una società di capitali.

L'art. 2751-bis, numero 3, cod.civ., inserito dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n.426 dispone che “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: (…) 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo”.
Tale privilegio assiste anche i crediti per provvigioni spettanti alle società di capitali che esercitano l'attività di agente?

Secondo un primo prevalente orientamento, il privilegio assiste anche i crediti delle società di capitali, “tenuto conto che la norma, a differenza delle altre disposizioni contenute nello stesso articolo, non contiene alcuna specificazione sui soggetti titolati del credito che possa comportare una limitazione alla sua causa, ma fa esclusivo riferimento al rapporto da cui esso consegue” (Cassazione civile, sez. 1, 15.6.2000, n.8171; Cass. Civ. sez. 2, 17.3.2009, n.6481; Cass. Civ. sez. 1, 14.5.2012, n.7433)

Secondo altro orientamento, il privilegio accordato dall'art. 2751-bis c.c., deve riferirsi ai soli creditori persone fisiche, con esclusione della sua applicabilità ai crediti vantati dalle società di capitali, in quanto la ratio della norma è quella di favorire i prestatori d'opera che traggono dalla loro attività i mezzi per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. (Cass. Civ., sez. I, 14.6.2000, n.8114)

La Corte, al fine di dirimere la questione, fa riferimento alla sentenza n.1 del 2000 della Corte Costituzionale che ha fornito un'interpretazione adeguatrice dell'art. 2751-bis n.3 cod.civ. Si è, difatti, osservato che una “assimilazione, quanto ai privilegi, delle società di capitale alle persone fisiche (…) comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse” in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
E' da preferire, invece, un interpretazione del combinato disposto degli artt. 2751-bis n.3 e 2777, secondo comma, c.c., “nel senso di escludere dal loro ambito applicativo i crediti delle società di capitali, per la diversità causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare

Ancora più chiara è la Corte nel seguente passaggio: “Sembra perciò difficile contestare che la ratio dell'intero articolo 2751-bis cod.civ. sia quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore”.

E' evidente come l'orientamento aderente alla interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale sia quello minoritario. Così, le Sezioni Unite ne sanciscono la prevalenza, enunciando il seguente principio di diritto: ”la disposizione di cui all'art. 2751-bis, numero 3), cod.civ., inserito dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n.426 deve essere interpretata, in conformità con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la ratio dello stesso art. 2751-bis cod.civ., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente.”

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