"L'importo di fatture emesse dal professionista nell'anno d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ove sia comprovato dal contribuente che l'incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini Irpef per l'anno oggetto di accertamento"

E' il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n.17306/14 depositata in data 30 luglio.

In base al suddetto principio, la Corte ha accolto il ricorso del contribuente che aveva comprovato, dinanzi al giudice d'appello, che l'importo di lire 18.794.295, recato da fatture emesse nell'anno oggetto d'accertamento, era stato interamente corrisposto l'anno successivo.

Pertanto, ha rilevato la Suprema Corte, "il principio derivante dal combinato disposto dell'art. 6, 3° comma, e 21 del D.P.R. n.633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo e la fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, attinente alla disciplina dell'IVA, è stato indebitamente assunto dalla decisione impugnata a fondamento della ripresa a tassazione di detto compenso professionale per l'anno d'imposta 1999 quanto all'Irpef, dovendosi per quest'ultima invece determinare il reddito da lavoro autonomo secondo il disposto del 1° comma dell'art. 50 (vecchia numerazione) del D.P.R. n.917/1986 nel testo vigente con riferimento all'anno d'imposta 1999, del tutto coincidente con l'attuale art. 54 del medesimo T.U.I.R., indicato dal ricorrente quale norma violata in parte qua dalla decisione impugnata. Detta disposizione prevede, infatti, che il reddito derivante dall'esercizio, per quanto qui interessa, di professioni, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio della professione.
Ne deriva che i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza (cfr. Cass. civ. sez. V 15 aprile 2011, n.8626)"

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