Non è necessaria la previa notifica del ruolo al curatore fallimentare ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari basati su di esso.

E' quanto ha ribadito la Suprema Corte, sezione prima civile, con sentenza n.6126/14, depositata in data 17 marzo 2014.

La Corte, nella sentenza in oggetto, menziona il precedente orientamento, ricordando di aver affermato "non di recente, che ai fini dell'ammissione dei crediti tributari al passivo del fallimento del contribuente è necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest'ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la "riserva" prevista dall'art. 45 d.P.R. cit. (Cass. 6032/1998)."

Tuttavia, prosegue la Corte, questo precedente "era riferito al testo del d.P.R. anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46, che ha riscritto gli artt. 87 e 88, citt., nei termini indicati dalla ricorrente, i quali non fanno alcun riferimento alla notifica del ruolo o della cartella. Nel nuovo contesto normativo questa Corte ha superato quel precedente prima con la sentenza n.5063 del 2008, poi con l'ordinanza n.12019 del 2011 e infine con le sentenze nn.6520 e 6646 del 2013, sempre affermando la non necessità della previa notifica del ruolo ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari basati su di esso, ammissione da disporsi con riserva in presenza di contestazioni da parte del curatore".

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