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Per usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, è necessario che l'immobile acquistato sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha o stabilisca la residenza entro un anno dall'acquisto. In mancanza, il beneficio non può essere concesso solo sulla base della stipula dei contratti dell'energia elettrica e del gas e della denunzia ai fini della tassa spazzatura.

La Corte di Cassazione, in virtù di ciò, ha cassato la decisione del giudice d'appello che aveva accolto il ricorso del contribuente affermando erroneamente la spettanza del beneficio sulla sola base della stipula dei contratti dell'energia e del gas.

Nella sentenza n.4662/14, depositata in data 27 febbraio, la Sesta sezione civile ha affermato che "la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione, richiede, in base alla disciplina introdotta a partire dal D.L. n.12 del 1985, art. 2, che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato termine dall'acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dalla L. n.549 del 1995, art. 3, un anno), senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio".

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