E' stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che prevede l'estensione dell'indennità da 600 euro per il mese di marzo anche ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il bonus potrà essere richiesto a partire dal 1° aprile alle rispettive casse di competenza, secondo le modalità indicate dagli stessi enti.
Per gli avvocati, le domande potranno essere presentate a partire dalle 12.00 del primo aprile, esclusivamente con modalità telematica, mediante accesso alla propria posizione personale.

Il bonus sarà riconosciuto ai professionisti che:
- nell'anno d'imposta 2018 abbiano percepito un reddito non superiore a 35.000 euro;
- oppure ai professionisti che nell'anno d'imposta 2018 abbiano percepito un reddito compreso tra i 35.000 euro e i 50.000 euro e abbiano cessato, sospeso o ridotto l'attività con un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per reddito s'intende il "reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96".

E' stato eliminato il requisito della regolarità contributiva, pertanto, il bonus potrà essere richiesto anche dai professionisti non in regola con il versamento dei contributi.

Le istanze dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2020.

E' previsto che l'erogazione dell'indennità verrà effettuata dalle casse in ragione dell'ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse.
Ci si augura, naturalmente, che vengano erogate tutte le indennità richieste, a prescindere dall'ordine cronologico, con eventuale immediato rifinanziamento delle risorse.

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