Pubblichiamo due recenti sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali siciliane, cortesemente inviate dal Dott. Marco Valerio Nastasi, commercialista in Gela.

Nella prima sentenza emessa dalla CTP di Caltanissetta e depositata in data 29 dicembre 2014, la Commissione accoglie il ricorso proposto dal ricorrente annullando la cartella impugnata per mancata sottoscrizione del ruolo.
Nel caso di specie, il ricorrente, eccependo tra l'altro la mancata sottoscrizione del ruolo a base della cartella, citava in giudizio il solo Agente della Riscossione. Questi si limitava a dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva, senza chiamare espressamente in giudizio l'Ente impositore.
Per la Commissione, era onere dell'Agente della Riscossione evocare in giudizio l'Ente impositore. Non avendolo fatto, il giudizio è proseguito in assenza dell'Ente che, naturalmente, non ha potuto fornire prova della regolare sottoscrizione del ruolo.
La Commissione, rilevando che è "l'Amministrazione Finanziaria nell'accertamento ha l'onere di esternare il titolo e le ragioni giustificative della pretesa tributaria, al fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di prestare acquiescenza alla stessa oppure di impugnarla; ma, a seguito dell'impugnativa proposta dal soggetto passivo dell'imposta, è però tenuta a provare il diritto vantato nei confronti del ricorrente, fornendo in giudizio la dimostrazione di idonei elementi costitutivi dello stesso", ritenendo che non è stata fornita alcuna prova della legittimità del ruolo che pertanto deve ritenersi non esecutivo, ha annullato la cartella di pagamento impugnata.

Nella seconda sentenza, invece, emessa dalla CTP di Agrigento, la Commissione accoglie il ricorso dei ricorrenti avverso l'avviso di accertamento notificatogli in qualità di soci di una società già estinta.
La Commissione afferma che "dal chiaro tenore testuale delle disposizioni tributarie e civilistiche, la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo nelle varie fasi.
Sicchè il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa (C. 19732/2005), ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale."

In mancanza della suddetta prova, la CTP ha annullato l'avviso di accertamento impugnato.

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