Pubblichiamo il testo dell'ordinanza emessa dal GIP di Agrigento in merito alla convalida dell'arresto di Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch 3.

Con l'ordinanza in oggetto, il GIP di Agrigento, dott.ssa Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto del capitano della nave Sea Watch 3 Carola Rackete.

In particolare, il Giudice trae le seguenti conclusioni: L'insussistenza del reato di cui all'art. 1100 cod. della Nav. e, quanto al reato di cui all'art. 337 c.p., l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. giustificano la mancata convalida dell'arresto ed il rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare personale.

Nello specifico, con riferimento al reato di cui all'art. 337 c.p. ("usava violenza per opporsi ai pubblici ufficiali presenti a bordo della vedetta V.808 della Guardia di Finanza mentre compivano atti di polizia marittima"), il Giudice ha ritenuto che "il fatto deve essere di molto ridimensionato, nella sua portata offensiva, rispetto alla prospettazione accusatoria fondata sulle rilevazioni della p.g.; nondimeno, l'avere posto in essere una manovra pericolosa nei confronti dei pubblici ufficiali a bordo della motovedetta della Guardia di Finanza, senz'altro costituente il portato di una scelta volontaria seppure calcolata, permette di ritenere sussistente il coefficiente soggettivo necessario ai fini della configurabilità concettuale del reato in discorso.
Tuttavia, il reato deve ritenersi scriminato, ai sensi dell'art. 51 c.p., per avere l'indagata agito in adempimento di un dovere.

Per quanto riguarda invece l'applicazione al caso concreto del Decreto Sicurezza bis, così si esprime il GIP: "Su tale quadro normativo non si ritiene possa incidere l'art. 11 comma ter del Dlgs 286-98 (introdotto dal D.L. n. 53/2019): difatti, ai sensi di detta disposizione, il divieto interministeriale da essa previsto (di ingresso, transito e sosta) può avvenire, sempre nel rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, solo in presenza di attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi vigenti nello Stato Costiero, fattispecie qui non ricorrente vertendosi in una ipotesi di salvataggio in mare in caso di rischio di naufragio."

IL TESTO DELL'ORDINANZA

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