La Suprema Corte con sentenza del 03 dicembre 2014, n. 25561 è intervenuta nuovamente a favore dei contribuenti sul tema delle ipoteche iscritte da Equitalia.

LA FATTISPECIE
Nel caso all’attenzione della Corte di Cassazione, Equitalia aveva iscritto ipoteca sugli immobili del contribuente in virtù di cartelle di pagamento notificate da oltre un anno, senza che l’iscrizione fosse stata preceduta dalla notifica di una intimazione di pagamento. Il contribuente otteneneva l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria in primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accoglieva l'appello della Equitalia e confermava la legittimità dell'operato dell'agente di riscossione

LA TESI DEL RICORRENTE
Il contribuente proponeva pertanto ricorso in Cassazione ed eccepiva la nullità della iscrizione impugnata per mancata osservanza dell’obbligo di cui all’art. 50 comma 2° del DPR n.602/1973 che così statuisce: “Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26 di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.

Sebbene l’articolo si riferisca letteralmente all’inizio dell’espropriazione forzata e non anche agli atti preordinati all’esecuzione forzata (come ad es. il fermo amministrativo o l’iscrizione ipotecaria), occorre rilevare che l'iscrizione ipotecaria non è atto fine a sé stesso, ma esplicata la sua funzione cautelare, è strumento preordinato alla successiva esecuzione forzata.

Ne deriva che il principio fissato dall'art.50 comma 2 del DPR. n°602/73 circa i presupposti per iniziare l'esecuzione forzata, andrebbe applicato anche all'iscrizione ipotecaria, la quale, quindi, può essere operata dopo decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ma non oltre un anno dalla stessa, a meno della preventiva notifica di un avviso ad adempiere.

LA DECISIONE DEGLI ERMELLINI
I giudici della Suprema Corte, accogliendo la tesi difensiva del contribuente, hanno sancito la nullità delle iscrizione di ipoteca perché non preceduta dalla comunicazione al contribuente di cui all’art. 50 comma 2 DPR 602/73. Ciò in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

In particolare, gli ermellini hanno richiamato l’obbligo per Equitalia di inviare al contribuente l’intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro 5 gg., D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, la cui mancanza è causa di nullità quando sia trascorso oltre un anno dalla presunta notifica di tutte le cartelle esattoriali.

Si conferma pertanto, e si specifica ulteriormente, il principio, già sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui che la iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio, che coinvolge anche le procedure amministrative tributarie ed è principio generale in qualsiasi procedimento amministrativo tributario. (Cass. 18 settembre 2014 n. 19668)

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