La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n.15449/15 depositata in data 15 aprile 2015 afferma la retroattività della nuova norma sulla tenuità del fatto.

La questione dell'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., introdotta dal d.lgs. 28/2015, veniva introdotta in sede di udienza.
I Giudici, sottolineando che il decreto legislativo non prevede una disciplina transitoria, ne affermano l'applicabilità ai procedimenti in corso ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.

In particolare, si legge in sentenza:
"Il menzionato decreto legislativo non prevede una disciplina transitoria, cosicché va preliminarmente verificata la possibilità di applicare la nuova disposizione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore.
La natura sostanziale dell'Istituto di nuova introduzione induce a una risposta positiva, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 cod. pen.
Può anche ritenersi che la questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello."

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