In sede di verifica prefallimentare, la valutazione dello stato d'insolvenza di una società, nel caso di cessazione dell'attività, dev'essere effettuato secondo i normali criteri e non secondo quelli applicabili ad una società in liquidazione.

E' quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con sentenza n.4291/14, depositata in data 24 febbraio.

La società ricorrente aveva contestato il fatto che si era considerato come indizio di insolvenza la cessazione dell'attività della stessa, sostenendo che lo stato d'insolvenza di una società in liquidazione va valutato "solo in relazione al fatto se gli elementi attivi del patrimonio consentano di far fronte alle obbligazioni esistenti".

La Corte, invece, afferma che "lo stato di liquidazione di una società è cosa ben diversa dalla mera cessazione dell'attività, richiedendo il primo l'espletamento di procedimento societario e giudiziario per la nomina di un liquidatore e per dar corso alla fesa di liquidazione del patrimonio per soddisfare i debiti residui; procedimento che nel caso di specie non vi è stato. In siffatta situazione la valutazione dello stato d'insolvenza deve essere effettuato secondo i normali criteri e non già secondo quelli applicabili ad una società in liquidazione".

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