Corte di Cassazione, Sezione. VI Civile - L, ordinanza 12 dicembre 2013 – 24 febbraio 2014, n. 4410

La casa di abitazione di un soggetto totalmente cieco non si conteggia nel reddito per l’erogazione delle pensioni.
Ad affermarlo è la Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia dello scorso 24 febbraio 2014.

Il fatto in breve.
Con sentenza della Corte d'appello di Torino, veniva accolta la domanda proposta da uomo, affetto da cecità totale, quale titolare di pensione di cui alla L. n. 66 del 1962, art. 8, “per l'accertamento negativo dell'indebito preteso dall'INPS, per il superamento del limite di reddito calcolato, tenuto conto della casa di abitazione”.
Ebbene, i giudici della Corte territoriale rilevavano che, contrariamente a quanto assunto dall'ente previdenziale, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale in questione, il reddito della casa di abitazione andasse escluso dal reddito imponibile”.
Sennonché, per la cassazione di siffatta pronuncia, proponeva impugnazione dinanzi alla Suprema Corte romana, l’INPS, affidandosi ad un unico motivo di gravame, quale la violazione del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies (convertito in L. n. 33 del 1980), del d.m. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 2, in relazione alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13.
«Il reddito della casa di abitazione, nell'ipotesi d'erogazione della pensione di inabilità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, - sosteneva la ricorrente - va computato nel reddito per il diritto alla prestazione giacché il riferimento, nelle norme sull'invalidità civile, ai "redditi assoggettabili" (oltre che ai redditi esenti), esprime un concetto più ampio di quello di "redditi assoggettati" cui invece si riferisce il TUIR esclusivamente ai fini della tassazione».

In altre parole, ad essere contestata era l’affermazione con cui l’ente previdenziale adduceva che “il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di invalidità civile, di cui alla L. n. 118 del 1971, andasse calcolato computando nei redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPEF o esenti da detta imposta, anche il reddito della casa di abitazione principale, in applicazione del combinato disposto del d.l. n. 663 del 1979, art. 14 septies (convertito nella L. n. 33 del 1980) e del d.m. n. 553 del 1992, art. 2, in quanto, quale onere deducibile d.p.r. n. 917 del 1986, ex art. 10, facente parte del reddito assoggettabile ad IRPEF”.

Sul punto la riflessione dei giudici della Cassazione.
«Nel caso di specie, le norme specifiche di riferimento sono costituite dalla L. n. 118 del 1971, art. 12 e dalla L. n. 153 del 1969, art. 26: la prima rinvia per le condizioni economiche, richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione (…)»;
In un siffatto contesto normativo – aggiunge la Corte –non può che ritenersi privo di fondamento l'assunto dell'INPS, «proprio per l'applicabilità della normativa della pensione sociale in tema di pensione di inabilità, con la conseguente esclusione - ai fini della concessione di quest'ultima, dal computo del reddito di quello della casa di abitazione. Né può trovare applicazione, contrariamente a quanto affermato dall'INPS, il d.m. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 2, secondo il quale nella dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPEF o esenti da imposta, in quanto la casa di abitazione, nel caso di specie ai fini assistenziali, non costituisce onere deducibile, ma una voce di reddito (Cass. 5479/2012); non può, infatti, tenersi conto di disposizioni dettate ad altri fini, come quelle che impongono la denuncia dei redditi ai fini assistenziali, perché queste nulla dicono sulla determinazione effettiva del reddito da considerare ai fini del diritto alla prestazione».
Non solo. «Il predetto orientamento, secondo cui la casa di abitazione non è computabile nei limiti di reddito per il diritto al beneficio preteso, - aggiunge la Corte - trova un ulteriore conferma per la specialità della disciplina delle provvidenze previste in favore dei ciechi assoluti (legge 10 febbraio 1962, n. 66, art. 8: "Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18 anno di età”), pur dopo le disposizioni introdotte, con decretazione d'urgenza, sui requisiti reddituali per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, (decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito in legge 9 agosto 2013, n.99; v., per le prime applicazioni, Cass., ord., 27812/2013))(…)».
Nella specie, va osservato che «la nuova disposizione sui limiti reddituali ha enunciato l'ambito applicativo soggettivo ed oggettivo della disciplina - "il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 - e ha novellato le disposizioni previgenti (art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33) regolamentando espressamente il limite reddituale, pur con la tecnica del rinvio, per relationem, al "reddito agli effetti dell'IRPEF", senza tuttavia abrogare il disposto dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 (che espressamente esclude, dal calcolo dei redditi, "il reddito dominicale della casa di abitazione") che continua, pertanto, a trovare applicazione per le provvidenze previste ex lege per gli assistiti la cui invalidità non sia correlata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa (qual è la provvidenza erogata a chi versi in condizione di assoluta cecità)».
Non può, dunque che affermarsi la inammissibilità del ricorso in esame, statuendo quando sopra anticipato: la casa di abitazione di un soggetto totalmente cieco non costituisce reddito imponibile ai fini dell’erogazione della pensione di invalidità.

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