Con
decreto emesso in data 4 dicembre, il Giudice del Tribunale lavoro di Catania, dott. Mario Fiorentino, è intervenuto in merito alla questione del diniego da parte dell'Agente della Riscossione all'inclusione nel "saldo e stralcio" dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali.


Nel caso di specie, la ricorrente, dottore farmacista iscritta al relativo ordine professionale e all’ Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti - E.N.P.A.F., presentava domanda di adesione al c.d. Saldo e stralcio per tutti i contributi dovuti alla propria cassa previdenziale.
Difatti, sussistevano i requisiti reddituali previsti dal comma 186 della citata norma, ovverosia un ISEE non superiore ad euro 20.000.

Ricordiamo che il comma 185 dell’art. L. 145/2018 stabilisce espressamente che “Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata”.

Nonostante il chiaro tenore letterale della normativa, l'Agente della Riscossione inoltrava risposta con la quale, senza alcuna motivazione in merito, negava illegittimamente il diritto della ricorrente alla possibilità di beneficiare del saldo e stralcio ex L. 145/2018 con riferimento ai contributi dovuti alla cassa previdenziale e convertiva automaticamente il debito portato dalle cartelle per contributi previdenziali in cd. Rottamazione ter ex L. 119/2018, imponendo pertanto un ben diverso, e più notevole esborso rispetto a quanto previsto dalle norme sul saldo e stralcio.

A questo punto, la Ricorrente, assistita dall'avv. Orazio Esposito del Foro di Catania, ha presentato ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale del Lavoro,per chiedere di essere autorizzata ad effettuare il pagamento, entro lunedì 9 dicembre 2019 (la scadenza ex lege è fissata per sabato 30 novembre 2019 ma, ai sensi dell’art. 25, comma 3, DPR 602/73, tale scadenza è posticipata a lunedì 2 dicembre 2019; rispetto a tale data devono essere considerati ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi ex lege per il pagamento, arrivando così al lunedì 9 dicembre 2019), della prima rata relativa alla Definizione per Saldo e Stralcio.

Il Giudice designato, dott. Fiorentino, pur rigettando l'istanza di emissione del provvedimento inaudita altera parte, ha riconosciuto le ragioni della Ricorrente, precisando in motivazione che:
"ritenuto che non sussistono i presupposti per l’emissione del decreto inaudita altera parte atteso che l’eventuale pronuncia di illegittimità del diniego opposto da Riscossione non potrà che avere effetti retroattivi, sin dalla data di proposizione della domanda;
ritenuto, del resto, in pendenza del giudizio, che nulla vieta alla parte di corrispondere le somme ritenute dovute a Riscossione Sicilia s.p.a., indicandone specificamente la causale, e ciò al fine di evitare eventuali decadenze di legge, peraltro nel caso di specie – ove il diniego venisse reputato illegittimo – verosimilmente inopponibili alla parte ricorrente ai fini dei benefici normativamente previsti"
.

Pertanto, ove il provvedimento di diniego dovesse essere riconosciuto illegittimo, la Ricorrente sarà rimessa in termini per il pagamento della prima rata senza la decadenza dai benefici previsti dalla legge.

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