La pronuncia in rassegna è di quelle destinate a lasciare il segno, se si considera che, nel processo tributario, tutte le volte in cui un giudizio si conclude con la compensazione delle spese di lite, il contributo unificato resta a carico del contribuente che ha dato il via alla contesa.

NORMATIVA.
E’ bene ricordare, innanzitutto, come l’art. 15 del D. Lgs. n. 546/92, al comma 2, prescriva che: “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.”
La stessa disposizione, al comma 2-ter, soggiunge che: “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.”

Dal quadro normativo esposto, emerge, dunque, un assunto inderogabile, la cui portata induce a concludere che ogni qual volta il Giudice tributario dichiara compensate le spese del processo, non può che far riferimento anche al CONTRIBUTO UNIFICATO anticipato dal ricorrente (nel nostro caso inevitabilmente il contribuente) per incardinare il giudizio di primo grado.

Nella prassi però, nonostante il chiaro tenore letterale delle norme sopra citate, accade spesso, anzi sempre, che pur assistendo alla compensazione delle spese di lite, a prescindere dall’esito della decisione, il sostenimento del costo relativo al contributo unificato resti comunque a carico del contribuente, lasciando così spazio ad una palese ed ingiustificata violazione dei precetti stabiliti dal Legislatore.

CASO.
Ad interessarsi della questione ci ha pensato, fortunatamente, solo pochi giorni fa la sesta sezione civile della Corte Suprema, con la sentenza n. 29681/17.
Chiamati a giudicare sulla doglianza sollevata dai contribuenti, che avevano denunciato l’illegittimità della sentenza della CTR nella parte in cui, pur avendo annullato gli avvisi di accertamenti emessi a loro carico, rigettava, invece, la richiesta di rimborso del contributo unificato, i Giudici del massimo consesso, hanno ritenuto fondata la censura, affermando che: “..La CTR ha omesso di considerare la disposizione di cui all’art. 15, comma 2ter, introdotta dal D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario..(..)..Alla stregua di suddetta disposizione "Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti.”

Pertanto, “Sulla base di siffatta previsione il Giudice di appello, nel liquidare le spese dell’intero giudizio, avrebbe dovuto considerare che proprio la disposta compensazione impediva che fosse posto integralmente a carico dei ricorrenti il contributo unificato dai medesimi corrisposto, lo stesso dovendo seguire il regime determinato dal Giudice per le spese del giudizio, al cui interno si colloca, in forza della disposizione sopra ricordata, il contributo unificato.”

CONCLUSIONI.
Alla luce del presente arresto giurisprudenziale, va, pertanto, considerata errata la sentenza del giudice di merito quando la stessa non dispone la compensazione, unitamente alle spese generali, anche del contributo unificato, non essendo possibile concepire lo stesso come una spesa ad esclusivo carico contribuente, indipendentemente dal pronunciamento contenuto nel dispositivo.

Dott. Daniele Brancale
Tributarista – Difensore Tributario
www.danielebrancale.it
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