Con la sola eccezione delle controversie in materia di incidenti stradali e di quelle di natura condominiale, dal 21 di Marzo 2011, entrerà in vigore la norma sulla media conciliazione obbligatoria, .
Sicuramente un successo per gli tutti gli Organismi di mediazione che, nel corso di questi mesi, si sono attivati per mettere in piedi le strutture, dirette a far fronte alle innumerevoli di richieste di mediazione che seguiranno l’entrata in vigore della media conciliazione.

L’approvazione della norma è stata preceduta da un accesissimo dibattito che, ha visto coinvolti due schieramenti eterogenei pro e contro mediazione. La campagna pro – media conciliazione si fonda sull’assunto che, il ricorso alla media conciliazione rappresenterebbe, non solo uno strumento deflattivo contro il sovraffollamento della giustizia ma che, avrebbe come risultato quello di garantire al singolo cittadino, alle prese con una lite civile, un notevole risparmio in termini economici.
Il suddetto assunto viene invece contestato da coloro i quali ritengono che, l’entrata in vigore della media conciliazione obbligatoria, non farebbe altro che ripetere un’esperienza già rivelatasi fallimentare in materia giuslavoristica, con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per il rito del lavoro (condizione di procedibilità per poter agire in giudizio). Inoltre, mentre il tentativo di conciliazione previsto per il rito del lavoro, non comporta alcun costo o spesa, il ricorso alla media conciliazione presuppone l’esborso da parte del cittadino di notevoli somme da corrispondere all’ente di mediazione. Il fallimento degli strumenti conciliativi e di mediazione già sperimentati, sarebbe la conferma di un sistema culturale, prima ancora che giuridico, poco propenso al modello conciliativo.

Ovviamente, come troppo spesso accade, solo gli operatori del settore conoscono fino in fondo il contenuto della norma e gli effetti (positivi o negativi che siano) che possono derivare dalla concreta applicazione. I cittadini sono gli ultimi ad essere informati ma i primi a subirne gli effetti. Come spiegare all’ignaro cittadino che, in caso di fallimento della mediazione, per far valere le proprie ragioni dovrà comunque agire il giudizio ? e come spiegare allo stesso cittadino che, agli ingenti costi per la singola mediazione, si aggiungeranno, in caso di fallimento del tentativo di mediazione, anche i costi della causa ?
L’articolo 24 della Costituzione sancisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; frapporre un ostacolo al libero accesso alla giustizia costituisce di per sé, una illegittima violazione di tale principio, specie in considerazione del fatto che, il tentativo di mediazione rappresenta un obbligo ed una condizione di procedibilità per poter poi adire, in caso di insuccesso, il tribunale.

Il cittadino, al momento dell’attivazione del tentativo di mediazione obbligatoria, sarà tenuto, in primis, a versare un corrispettivo commisurato al valore della controversia e successivamente, un'altra somma all’avvocato che lo difenderà in giudizio. Il problema non si pone solo per i cittadini meno abbienti (costretti a pagare due volte) ma, anche per coloro i quali, di fronte alla prospettiva di dover sostenere costi assolutamente sproporzionati rispetto al valore della causa, decideranno inevitabilmente di rinunziare a far valere i propri diritti.

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, unitamente ad alcune delle più rappresentative associazioni forensi, ha organizzato una serie di manifestazioni ed attività di protesta, contro l’entrata in vigore della media conciliazione obbligatoria tra cui spiccano, l’astensione dalle udienze dal 16 al 22 Marzo ed una grande manifestazione dell’avvocatura, prevista per il 16 marzo a Roma

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