In materia di condominio, le controversie aventi ad oggetto le modalità di uso della cosa comune, ossia al godimento dei singoli condomini sulle parti comuni, rientrano nella competenza del Giudice di Pace.

E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.21910 depositata in data 27 ottobre 2015.

In particolare, il Collegio, nel decidere su ricorso per regolamento di competenza, ha pienamente condiviso la proposta di definizione contenuta nella requisitoria del P.M., che aveva sostenuto come "le controversie relative alle modalità d'uso dei servizi di condominio rientrano nella competenza dei giudici di pace, si tratti di riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni o di limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote.
Viceversa, vanno ricomprese nella competenza del tribunale le liti relative ai limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà e quindi alle limitazioni all'esercizio di tale diritto di proprietà esclusiva che siano imposte da un atto di obbligo, quale anche una clausola regolamentare limitativa"

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