L’astratta definibilità dei carichi pendenti ai sensi della normativa sulla cd. “rottamazione dei ruoli” è di per sé sufficiente a interrompere le azioni esecutive poste in essere dall’Agente di riscossione.

Ciò in virtù del comma 5 del c.d. Decreto fiscale 193/2016 come convertito con Legge n. secondo cui “L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.”

In virtù di tale norma, non è necessaria la formale adesione al condono affinchè la procedura esecutiva si interrompa, essendo sufficiente la definibilità in astratto dei carichi.

Tale interpretazione è stata fatta propria dal Tribunale di Catania Sez. Esecuzioni in una causa di opposizione all'esecuzione patrocinata dall'avv. Giacomo Casale, appartenente alla locale Camera dei tributaristi, che ha sospeso con Decreto del 9.12.2016 una procedura di pignoramento presso terzi proprio per la “possibilità di avvalersi della cd. rottamazione prevista dall’art. 6 comma 5 DL193/2016, pregiudicata dall’eventuale versamento a Riscossione Sicilia spa della somme pignorate”.

Avv. Orazio Esposito
info@studioltesposito.com

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