Pubblichiamo, su cortese segnalazione dell'avv. Salvatore Lupica, la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania che ha revocato il fallimento della Si.Gen.Co. S.p.a.

Il fallimento era stato dichiarato dal Tribunale di Catania con sentenza n.197 del 21 novembre 2013, nel corso della procedura di concordato preventivo, su istanza del Pubblico Ministero e di una società creditrice.
Alla base della decisione del Tribunale, vi erano le presunte "gravissime e reiterate omissioni" all'interno della proposta concordataria, la dolosa volontà di occultare parte del passivo e l'inidoneità della relazione del professionista attestatore a "consentire il superamento del vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 161 l.f.

La Corte d'Appello è stata investita, in particolare, della questione se il giudizio sulla sostenibilità della proposta di concordato preventivo effettuato dal Tribunale, rientrava o meno nei suoi poteri.

La Corte risponde in senso negativo.
Richiamandosi alla sentenza delle Sezioni Unite n.1521 del 2013, ha ritenuto che "il Tribunale, nel caso in esame, pur verificando la corretta trasmissione dei dati da parte dell'attestatore (non ha infatti formulato con riguardo alle omissioni de quibus, un giudizio negativo sulla completezza e congruità della relazione di cui al terzo comma dell'art. 161 l.f.) ed in presenza delle indicazioni del commissario giudiziale, ha esercitato un sindacato sulla fattibilità economica del piano e, precisamente, ha formulato una prognosi sul futuro che non gli competeva.
Erano i creditori a dover effettuare le vantazioni sul punto relativo alla sostenibilità della proposta concordataria
in considerazione dei rilievi del commissario, dell'entità del crediti contestati indicati nella relazione dell'asseveratore, pur se non nel passivo, e della fondatezza di questi ultimi."


Inoltre la Corte, pur ritenendo che "anche le omissioni di debiti, pur se contestati, possono integrare gli estremi dell'atto in frode se ricorre l'elemento soggettivo, e, cioè, l'intento fraudolento e decettivo, la cui sussistenza va, evidentemente, valutata caso per caso, tenendo conto pure del carattere eventualmente remoto della pretesa", non ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, l'elemento soggettivo dell'intento fraudolento.

La sentenza dichiarativa di fallimento è stata, pertanto, annullata, con rimessione delle parti davanti al Tribunale per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo.

Il testo della sentenza

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