Il caso in esame riguarda un incidente subito da un minore verificatosi durante una lezione di sci collettivo. I genitori, preso atto dell’evento, chiedono al Tribunale ordinario la condanna della scuola e dell’insegnante al risarcimento di tutti i danni subiti a ragione dell’accaduto.
Sul punto è di tutta evidenza – afferma la Corte – «che l’affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni – il che concretizza la ricorrenza di un contratto – comporti dall’altra parte e, a carico della scuola l’assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l’incolumità».

Orbene, «per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute. (…) Sulla base di tali dati, sarebbe, dunque, erroneo assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall'allievo; ma altrettanto erroneo sarebbe considerare che - essendo la “caduta” altamente probabile, tale quindi da essere considerata come un rischio accettato - delle lesioni subite dal minore la scuola non dovrebbe mai rispondere».
Sul punto la pronuncia della Cassazione.

«Si tratterà, di volta in volta, di stabilire se la scuola, ed il maestro abbiano adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell'allievo, tenuto, in ogni caso conto delle peculiarità dell'oggetto del contratto (v. anche Cass.3.2.2011 n. 2559)».

«Il problema è, [dunque], quello della distribuzione degli oneri probatorii se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza (relativa) dell'allievo, con la conseguenza che l'incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde; o se debba l'allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l'inadempimento della scuola. Tuttavia, secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010 n. 5067; nello stesso senso Cass.20.4.2010 n. 9325). Ne consegue, dunque, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ed anche nell'ipotesi in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (S.U. 30.10.2001, n.13533)».

Quanto, poi, al caso di specie, - aggiungono gli ermellini - va osservato quanto segue. «Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo alla scuola sorge a carico del medesimo istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante assume, quindi, uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass. 3.3.2010 n. 5067; Cass. 18.11.2005 n. 24456)».

Concludendo, «trattandosi di responsabilità contrattuale, spetta alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile. Nulla, però, impedisce che la prova possa essere data anche a mezzo di presunzioni. Laddove, invece, la prova manchi e la causa della caduta resti ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto, siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente, e non del creditore della prestazione (in questo senso Cass.3.2.2011 n. 2559)».
Siccome, tuttavia, nel caso di specie, è stato accertato che la causa della caduta del minore risiede nel fatto che questi "abbia perso l'equilibrio cadendo indietro e si sia sostanzialmente seduto sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero scattare ed aprirsi", nessuna responsabilità può essere imputata alla scuola né tanto meno all’ingegnante. La domanda va pertanto rigettata.

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