Nel variegato panorama delle misure cautelari a disposizione dell’Agente della Riscossione, il fermo amministrativo dell’automobile rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle misure più penetranti e difficili da digerire per il malcapitato contribuente.
Tanto più quando l’autovettura rappresenta anche il mezzo essenziale grazie al quale poter svolgere la propria attività lavorativa o potersi recare nel luogo della stessa.

Proprio al fine di tutelare tali esigenze, il legislatore del 2013, attraverso il c.d. “Decreto del Fare”, ha introdotto una previsione di legge in virtù della quale è impedito al Concessionario della Riscossione di poter procedere al fermo del bene mobile registrato quando lo stesso è strumentale per l’attività d’impresa o professionale esercitata dal contribuente.

Nel modificare il comma 2 dell’art. 86, D.p.r. n. 602/73, è stato stabilito infatti che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.

Pertanto, in ottemperanza a tale norma, ogni qual volta il Concessionario della riscossione intenda procedere all'iscrizione di un fermo amministrativo su un bene mobile registrato, dovrà preventivamente verificare che lo stesso non rappresenti uno strumento di lavoro per il destinatario e, di conseguenza, motivare specificatamente l'assenza di altri beni.

Nonostante il chiaro tenore letterale della norma, non infrequenti sono però i casi in cui l’ente preposto all'esazione dei tributi notifichi l’adozione del provvedimento cautelare senza minimamente valutare l’esistenza o meno del presupposto previsto dalla disposizione succitata.
Ed è proprio in riferimento a ciò che solo pochi giorni fa si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con la sentenza n. 20789/2016, depositata in segreteria il 6 dicembre scorso.

Chiamata a giudicare sulla legittimità di un fermo amministrativo disposto sull'automobile di un avvocato, il Collegio partenopeo, proprio in ossequio alla disciplina introdotta dal D.L. n. 69/2013, ha censurato l’operato di Equitalia affermando come: “Il decreto legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, cd legge del fare, esclude la pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di una professione. Pertanto l’auto di un’avvocata che come nel caso di specie sia inserita nell'elenco dei beni ammortizzabili non può essere sottoposta al fermo che è misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione”.
Contestualmente all'annullamento del provvedimento, i Giudici hanno disposto inoltre la cancellazione immediata dello stesso, con competenze di spese a carico dell’ente soccombente in giudizio.

Dott. Daniele Brancale
Tributarista
Difensore Tributario
dott.danielebrancale@gmail.com

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.