Può essere iscritta ipoteca su beni oggetto conferiti in patrimoniale qualora il debito di natura tributaria sia sorto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale per soddisfare bisogni legati alla famiglia e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 21396 depositata il 21 ottobre 2015.

Nella fattispecie, due coniugi, di cui uno titolare di una azienda, impugnavano un’iscrizione ipotecaria eseguita sui beni conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito in questione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, e pertanto, era da ritenersi estraneo ai bisogni della famiglia.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente ma la decisione era riformata in appello dalla Commissione Regionale, la quale affermava che «i debiti posti a base dell'iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall'attività lavorativa del sig. **** rientrando, pertanto, tra quelli per i quali è consentita l'esecuzione sui beni costituenti il fondo patrimoniale.

Il contribuente ricorreva in Cassazione per l'errata applicazione alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 170 cod. proc. civ. e lamentando un vizio di motivazione in quanto a suo dire la Commissione Regionale aveva omesso di esaminare e valutare l'inerenza immediata e diretta del rapporto obbligatorio ai bisogni della famiglia.

La Suprema Corte, richiamando il proprio recente orientamento (Cass. 3738/2015) ha precisato che in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi

Tuttavia, conclude il giudice di legittimità accogliendo il ricorso del contribuente, il Giudice non può limitarsi, senza alcun altra spiegazione, alla apodittica affermazione che "i debiti posti a base dell'iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall'attività lavorativa", essendo un ragionamento insufficiente a sorreggere a legittimità dell'iscrizione ipotecaria su immobili costituiti in fondo patrimoniale.

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