La Corte di Cassazione, sezione terza civile, con sentenza n.13944/14 depositata in data 19 giugno, enuncia principio di diritto in materia di foro del consumatore e, in particolare, sui limiti dell'eccezione di competenza nel caso in cui lo stesso consumatore, che inizi l'azione legale, non si avvalga del foro a lui riferibile nella suddetta qualità.

La Corte, nel dichiarare inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, enuncia il seguente principio di diritto:

"Poiché, in tema di foro del consumatore, qualora l'iniziativa dell'azione giudiziale sia presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio, ed egli non si avvalga del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo, la violazione della regola del detto foro non è rilevabile d'ufficio né dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice, qualora il giudice adito abbia declinato la competenza sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata con invocazione dei fori ordinari da parte del convenuto e la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato competente secondo di essi, nemmeno a quest'ultimo è dato il potere di rilevare che rispetto alla controversia operava il foro del consumatore. Ne consegue che l'ordinanza con cui egli elevi conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c. invocando l'operatività di quel foro dev'essere dichiarata inammissibile."

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.