Pubblichiamo una recentissima sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Maria Tudino,(sentenza n.369 depositata in data 20 gennaio 2016) su cortese segnalazione dell'avv. Giuseppe De Marinis, difensore del ricorrente.

La sentenza, che decide su una opposizione avverso estratto di ruolo e relative cartelle recanti sanzioni per violazione del Codice della Strada, affronta diverse tematiche interessanti.

Viene innanzitutto confermata l'ammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo.
Afferma il Decidente che "l'impugnazione deve ritenersi ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro I'estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo".

Viene quindi censurata la mancata produzione in giudizio delle cartelle da parte di Equitalia, in violazione del "diritto del contribuente di visionare sempre copia delle cartelle che lo riguardano quando sorgono dubbi in merito alla loro completezza o addirittura in merito alla loro esistenza".

Il Giudice censura poi la mancata costituzione in giudizio dell'Ente e, pertanto, la mancata produzione del verbale posto a fondamento delle cartelle e la mancata prova della regolare notifica dello stesso.

Il Giudice si esprime anche in merito alle maggiorazioni contenute nella cartella affermando che "il compenso dell'Equitalia risulta iscritto a ruolo senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora applicati con conseguente nullità della cartella per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito."

Infine, il credito vantato dall'Ente impositore viene dichiarato prescritto per essere trascorsi oltre cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento, in applicazione dell'art. 28 della legge n.689/81 secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Avv. Gennaro Esposito
avv.gennaroesposito@gmail.com

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