Con sentenza n.4909/2015 depositata in data 2 febbraio, le Sezioni Unite penali della Suprema Corte di Cassazione hanno riconosciuto come legittimo impedimento il concomitante impegno del difensore in un altro procedimento, con conseguente sospensione del corso della prescrizione fino a un massimo di 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Nell'ordinanza di rimessione, la Sezione rimettente aveva evidenziato l'esistenza di due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale non costituirebbe un'ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva; pertanto, pur dando luogo ad un legittimo rinvio dell'udienza, non farebbe scattare i limiti di durata della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, primo comma, n.3, cod. pen. (Cass. n.44609 del 14.10.2008, sez. 1, Errante, Rv. 242042; n.17344 del 29.03.2011, Ciarlante, Rv. 250076).

Secondo l'opposto orientamento, l'impedimento del difensore per concomitante impegno professionale in altro procedimento, una volta valutato e verificato dal giudice penale che abbia accolto la relativa richiesta di rinvio, integra un caso di assoluta impossibilità a comparire tenuto conto dell'esigenza di garantire l'effettiva della difesa tecnica come sottolineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.4708 del 1992, con conseguente applicazione della limitazione della sospensione della prescrizione ex art. 159, primo comma, n.3 cod. pen. (Cass. n.10926 del 18.12.2013, sez. 4, La China, Rv. 258618).

La Corte, nel risolvere il contrasto, ha enunciato il seguente principio:
"L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificatamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonchè l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta dalla cessazione dell'impedimento stesso."

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