Pubblichiamo il messaggio n.6119 del 17 luglio con cui l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza degli interessi da corrispondere ai soggetti beneficiari di prestazioni economiche.

Messaggio 17 luglio 2014, n. 6119

Con il messaggio 2093 del 28 gennaio 2008 venne descritta l’evoluzione normativa che ha condotto all’attuale assetto della materia in oggetto.
Alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute in tema di interessi passivi da corrispondere a soggetti beneficiari di prestazioni economiche nonché di alcuni interventi di regolamentazione del settore, si riepilogano le fattispecie da cui scaturiscono interessi e si forniscono le relative istruzioni procedurali.

Disciplina normativa

L’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991, come modificato all’art. 1, comma 783 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda”.
Tale disciplina è estesa per analogia anche alle provvidenze economiche in materia assistenziale.

Nell’ambito dell’invalidità civile la giurisprudenza, facendo leva sull’art. 7 della legge 533/1973, ha chiarito che la “data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento” è collocata al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda (Cassazione SS.UU., sent. 10955/2002).
Pertanto:
- l’Istituto è automaticamente costituito in mora e gli interessi legali sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- la “data di presentazione” va intesa come quella corrispondente al momento in cui la domanda risulta completa di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione.

Poiché soltanto dopo la fase di riconoscimento dello status e del grado di invalidità è possibile stabilire quale è l’informazione amministrativa necessaria per la concessione della prestazione dovuta (si pensi, ad esempio, al ricovero per l’indennità di accompagnamento), la domanda potrà considerarsi completa “quando il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante” (msg 2093/2008).
L’attuale iter procedurale prevede che la comunicazione di tali elementi e notizie avvenga con la trasmissione telematica del modello “AP70″.
Ne consegue che:
- la data di trasmissione del modello AP70, completo di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni;
- gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora sia trascorso tale periodo di tempo senza che si addivenga alla liquidazione.

Istruzioni operative

2.1 Decorrenza interessi legali e inserimento della “Data completezza” nei casi di prima istanza; accoglimento di ricorso amministrativo/autotutela su requisiti socio-economici; autotutela per motivi sanitari.
La Linea di Prodotto “Prestazioni collegate a requisiti socio-sanitari” o “Assicurato – Pensionato”, in fase di prima liquidazione attraverso la procedura LIPE, deve inserire come “Data completezza” la data di trasmissione del modello AP70 completo di tutti gli elementi necessari alla liquidazione. Essa deve essere rilevata dall’applicativo “Fase Concessoria”. A partire da tale data comincia a decorrere il termine di 120 giorni, superato il quale decorrono gli interessi legali se frattanto non è intervenuta la liquidazione.
Qualora il modello AP70 risulti incompleto, la “Data completezza” corrisponderà alla data di comunicazione dei dati mancanti.
Poiché la procedura LIPE non è attualmente collegata alla procedura Fase Concessoria la “Data completezza” deve essere inserita manualmente dall’operatore.
Si sottolinea che questo adempimento va effettuato con la massima attenzione, in quanto l’erronea indicazione di una data anteriore a quella prevista dalla norma può gravare l’Istituto di interessi passivi non dovuti.
Si precisa che nei casi di autotutela per motivi sanitari, in attesa dell’implementazione delle procedure, la data completezza deve essere prelevata dall’AP70 cartaceo trasmesso in esito al provvedimento.

2.2 Decorrenza in caso di ricostituzione. Inserimento della “Data decorrenza interessi”.
La fattispecie ricorre soltanto qualora siano trascorsi più di 120 giorni tra la data in cui la Linea di Prodotto ha ricevuto tutti i dati/informazioni necessarie alla ricostituzione e la data in cui l’operatore attiva la ricostituzione.
In questo caso dovrà inserire come “data decorrenza interessi” quella corrispondente al 121° giorno successivo alla ricezione dei dati suddetti.

2.3 Decorrenza nel caso di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Inserimento della “Data completezza”.
Ai sensi dell’art. 445 bis, comma 5, del codice di procedura civile, il decreto di omologa della Consulenza tecnica d’ufficio è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato e subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni dalla notifica.
Ne consegue che gli interessi sono dovuti trascorsi 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa all’Istituto. Di conseguenza, l’operatore deve inserire nel campo “Data completezza” la data della notifica risultante in procedura SISCO.
Una volta ricevuta la comunicazione del decreto, sarà cura dell’operatore della Linea di Prodotto provvedere ad inviare all’interessato la richiesta di presentazione del modello relativo ai requisiti socio-economici (mod. AP70).

2.4 Decorrenza in caso di contenzioso ordinario in materia sanitaria (successivo al procedimento di accertamento tecnico preventivo – ATPO) e/o sui requisiti socio-economici.
In caso di accoglimento della domanda giudiziaria, l’operatore deve inserire la data di decorrenza degli interessi legali stabilita dal Giudice nella sentenza.
Pertanto, qualora l’operatore debba operare in LIPE, affinché inserisca la decorrenza corretta, digiterà nel campo “Data completezza” il 120° giorno anteriore rispetto a quello stabilito dalla sentenza.
Per ciascuna delle fattispecie di decorrenza di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, si sottolinea la necessità che le Strutture territoriali pongano in essere tutti gli interventi organizzativi finalizzati a rendere possibile la liquidazione entro i termini prima enunciati nonché, con riferimento al punto 2.4, a dare tempestiva esecuzione alle pronunce giurisdizionali, anche in relazione agli obiettivi di contenimento degli interessi passivi previsti per il 2014.

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