E' illegittima la pretesa dell'INPS dei contributi relativi alla gestione commercianti se l'istituto non prova che il socio accomandatario di una SAS abbia anche i requisiti previsti dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203. Lo stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28017 del 24 novembre 2017

LA QUESTIONE AL VAGLIO DELLA CORTE
Nella fattispecie un soggetto, socio accomandatario di una accomandata semplice, ricorreva contro un avviso di addebito INPS con il quale l'ente previdenziale richiedeva i contributi relativi all'attività di lavoro, ritenuta idonea all'insorgere dell'obbligo nei confronti della Gestione Commercianti.

Il Tribunale di Firenze dichiarava l'infondatezza delle pretese contributive dell'INPS ritenendo non idonea all'insorgere dell'obbligo nei confronti della Gestione Commercianti l'attività lavorativa svolta dal ricorrente in favore della s.a.s.,
ed escludendo la ricorrenza dei requisiti per la iscrizione dell'opponente
nella suddetta gestione.

La Corte d'Appello chiamata a dicedere sul ricorso dell'Inps dichiarava inammissibile l'appello proposto per difetto d'una ragionevole probabilità d'accoglimento. Ricorreva per la Cassazione della Sentenza l'ente previdenziale assumendo che i
requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione alla gestione commercianti sussistono necessariamente per il socio di sas, in quanto illimitatamente responsabile e unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Di avviso contrario i Giudici della Suprema Corte secondo cui: "presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte del Tribunale, supportato da una
motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi
"

E concludono, richiamando i precedenti in materia (Cass. n. 3835 del 26 febbraio
2016), che "la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto".

Avv. Orazio Esposito
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