Il concorso di colpa del pedone
Rassegna di giurisprudenza sul concreto atteggiarsi del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in occasione di investimento del pedone.

Art. 2054, comma 1 c.c. «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno»


“Il primo comma dell’art. 2054 c.c. pone una presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo il quale al fine di andare esente da responsabilità e come dichiara la lettera stessa della norma, è tenuto a dimostrare analogamente a quanto statuito dall’art. 2050 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (“la responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli” Marco Bona – Ipsoa).

In tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’art.2054 comma 1 c.c. pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone stesso, la colpa di questo concorre ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. con quella presunta del conducente (Cass. 22.05.2007, n. 11873)

Passiamo in rassegna precedenti giurisprudenziali che prendono in esame in diverse ipotesi di investimento del pedone con applicazione in rispettive misure del concorso di colpa.
In nessun caso si troverà un concorso di colpa del pedone in misura superiore al 60%:

Trib. Roma Sez. XII, 8 novembre 2005 in Danno e resp., 2006, 5507
Nella specie si è ritenuto un concorso di colpa del 20% del pedone il quale aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, al centro di due attraversamenti pedonali, l’uno distante 80 metri e l’altro 35 metri dal punto dell’impatto, ciò in una strada a scorrimento veloce, a tarda sera e con asfalto reso viscido dalla pioggia;

Cass. Civ. Sez. III, 13 marzo 2012, n. 3966
La Suprema Corte argomenta come l’impugnata sentenza legittimamente abbia ritenuto sussistere nella misura del 50% il concorso di colpa del pedone, investito dall’autovettura perché aveva attraversato in ora notturna una strada a scorrimento veloce senza essersi assicurato, al momento dell’inizio dell’attraversamento, di essere avvistato dal conducente del mezzo investitore;

Trib. Roma Sez. XII, 7.10.2010
Il tribunale capitolino nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace confermava la decisione del Giudice di primo grado che aveva riconosciuto in capo al pedone una corresponsabilità pari al 55% nella causazione del sinistro per aver effettuato attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali, pur collocate ad una minima distanza dal luogo dell’investimento ed in corrispondenza di un furgone parcheggiato in doppia fila e provenendo da dietro lo stesso, ove la visuale era impedita.

Trib. Bologna Sez. III, 06.04.2009
Si configura ai sensi dell’art. 1227 c.c. un concorso di colpa del pedone investito da un’automobile, in misura quantificabile nel 60% in quanto lo stesso ha intrapreso l’attraversamento di una strada cittadina a traffico molto intenso, in un orario “di punta” (mezzogiorno), con più corsie di marcia, al di fuori delle strisce pedonali, quando le sarebbe bastato fare neanche venti metri in più e si sarebbe trovata sulle strisce pedonali, in corrispondenza del semaforo; anche la condotta di arrestarsi in mezzo al percorso appare del tutto incongrua ed ha certo contribuito a confondere l’automobilista.


Trib. Roma Sez. XII, 22-11-2010
«- il sinistro si era verificato in un tratto rettilineo privo di illuminazione pubblica e di marciapiede a causa di lavori stradali in corso;
- l'asfalto era bagnato dalla pioggia in atto;
- il pedone transitava sulla sede stradale camminando a "zig zag" e spostandosi frequentemente verso il centro della carreggiata in quanto si trovava sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti (cocaina);
Al riguardo, si osserva che il pedone circolava in una zona priva del marciapiede, camminando a "zig zag" sulla sede stradale, per l'alcol e la sostanza stupefacente assunta, sicché appare evidente che nella causazione dell'evento vi è stata una concorrente colpa della vittima per violazione dell'art. 190 C.d.S., che può quantificarsi in un 50%.»


Cass. civ. Sez. III, 25-05-2007, n. 12253
Sussiste il pari concorso di colpa del pedone investito da un'autovettura, allorché si accerti che lo stato di profonda ebbrezza in cui versava il pedone stesso al momento dell'incidente abbia contribuito, in termini causali, al verificarsi dell'evento lesivo.
«… Ed al pedone, pur ritenendo che l'investimento era stato frontale, ancorchè la vittima non procedesse proprio sul margine destro della semicarreggiata, "l'accertato stato di profonda ebbrezza in cui l'appuntato versava al momento dell'incidente, pur consentendogli la stazione eretta e la deambulazione, si pone tuttavia in termini di contributo causale, secondo la misura indicata, nel determinismo dell'evento lesivo in oggetto, dovendosi ritenere, in base alla comune esperienza, che la presenza di un livello alcoolemico nel sangue della vittima, pari a 2,45 gr/1, corrispondente a circa tre volte il limite indicativo dello stato di ebbrezza (0,8 gr/1), come da indagini tossicologiche in atti, abbia negativamente influito sui riflessi e sulla capacità di percezione del S. che, pur camminando frontalmente rispetto ai veicoli sopraggiungenti, non fu in grado per l'offuscamento mentale in cui versava, di porre in essere alcuna manovra (neppure quella, pur istintiva, del solo scansarsi) atta ad evitare il sinistro.
In presenza di siffatte considerazioni appare del tutto corretta e ragionevole la declaratoria di pari concorso colposo nella produzione dell'evento infortunistico».

Avv. Stefano Salerno

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