Con la Sentenza 5509 del 10.03.2014 la Suprema Corte ribadisce un principio affermatosi lungo gli anni sebbene con un altalenarsi di motivazioni dogmatiche ad esso sottese, ossia: «Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.»

Il precedente su cui questa ultima decisioni pone le proprie basi è la sentenza Cass. n. 9700/2011, laddove nella motivazione la Suprema Corte testualmente afferma la non necessità di porre la questione assai delicata della soggettività giuridica del concepito per risalire al diritto del soggetto una volta nato ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dopo il concepimento e prima della nascita.
in altri termini si afferma il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito una che il soggetto sia venuto alla luce a causa di un fatto illecito verificatosi prima della nascita.
La Corte di Cassazione giunge a detta conclusione operando un parallelismo con fattispecie analoga laddove si è andata affermando in via del tutto pacifica la tutela del soggetto nato per fatto illecito del terzo commesso tra il concepimento e la nascita.

Analizziamo, adesso, l'iter logico davvero interessante seguito dalla Suprema Corte nell'affermare il diritto del soggetto nato a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del diritto parentale subito per un fatto illecito del terzo commesso durante la gestazione.

«Questa corte ha, del resto, già esplicitamente negato, pur se in ipotesi di danno provocato al feto durante il parto, che l'esclusione del diritto al risarcimento "possa affermarsi sul solo presupposto che il fatto colposo si sia verificato anteriormente alla nascita", definendo erronea la concezione che, al fine del risarcimento del danno extracontrattuale, ritiene "necessaria la permanenza di un rapporto intersoggettivo tra danneggiante e danneggiato"; ed ha concluso che "una volta accertata, quindi, l'esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev'essere riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento"
Analogo orientamento è stato espresso, tra le altre, da Cass. 9 maggio 2000, n. 5881, anch'essa concernente un caso di lesione provocata al feto, che ha considerato un errore giuridico il "voler ragionare in termini di acquisto del diritto in rapporto a fatti idonei a determinarlo, però prodottosi prima della nascita, quando nel caso si tratta, per la persona, una volta nata, di non subire inerme una menomazione che, prodottasi durante il completamento della propria formazione anteriore alla nascita, produce i suoi effetti invalidanti rispetto al dispiegarsi della propria individualità di persona che esiste" (così in motivazione, sub 4.1.).

2.2.- Quanto alle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento, il caso ora in scrutinio non si differenzia da quello della lesione colposamente cagionata al feto durante il parto, dunque prima della nascita, da cui deriva, dopo la nascita, il diritto del nato al risarcimento per il patito danno alla salute: danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del cosiddetto "diritto a nascere sano", che costituisce soltanto l'espressione verbale di una fattispecie costituita dalla lesione provocata al feto, ma che non è ricognitiva di un diritto preesistente in capo al concepito, che il diritto alla salute acquista solo con la nascita.

Così come, in altro ambito, null'altro che espressiva di una particolare fattispecie è la locuzione "diritto a non nascere se non sano", alla cui mancanza questa corte ha, in passato (cfr. Cass. 29 luglio 2004, n 14488, seguita da Cass. 14 luglio 2006, n. 16123), correlato la risposta negativa al quesito relativo al se sia configurabile il diritto al risarcimento del nato geneticamente malformato, nei confronti del medico che non abbia colposamente effettuato una corretta diagnosi in sede ecografica ed abbia così precluso alla madre il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, che ella avrebbe in ipotesi domandato.

La diversa costruzione che il collegio ritiene corretta consentirebbe invece, nel caso sopra descritto, una volta esclusa l'esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato, di riconoscere il diritto al risarcimento anche al nato con malformazioni congenite e non solo ai suoi genitori, come oggi avviene, sembrando del tutto in linea col sistema e con la diffusa sensibilità sociale che sia esteso al feto lo stesso effetto protettivo (per il padre) del rapporto intercorso tra madre e medico; e che, come del resto accade per il padre, il diritto al risarcimento possa essere fatto valere dopo la nascita anche dal figlio il quale, per la violazione del diritto all'autodeterminazione della madre, si duole in realtà non della nascita ma del proprio stato di infermità (che sarebbe mancato se egli non fosse nato).»

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